Sentenza del 16/10/2020 n. 3087 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Cartella di pagamento - Agente della riscossione ed Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore: il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione. L'omessa notifica dell'atto presupposto è considerata vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (la cartella) e resta alla discrezionalità dell'agente della riscossione chiamare in giudizio l'ente impositore
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti impositivi prodromici; il contribuente deduce che l'omessa notifica dell'atto presupposto vizia la procedura e rende nulla la cartella successiva
Norme richiamate
art. 10 non impone un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la norma è interpretata nel senso che il contribuente può scegliere contro chi esperire il giudizio senza che sia obbligatorio chiamare entrambi
Cass. n. 8295/2018
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio che invalida l'atto successivo e che non richiede il litisconsorzio necessario tra le parti
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento indifferentemente nei confronti dell'agente della riscossione o dell'ente impositore; non è obbligato a citare entrambi
- L'omessa notifica dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento) è un vizio procedurale che può determinare la nullità della cartella di pagamento conseguente
- La scelta del resistente può essere strategica: agire contro l'ente impositore se si vuole contestare la fondatezza sostanziale dell'obbligo, oppure contro l'agente della riscossione se si impugnano modalità e validità dell'esecuzione
- L'agente della riscossione ha la facoltà (non l'obbligo) di chiamare in giudizio l'ente impositore per far valere questioni di responsabilità o di titolo
- In situazioni simili è importante conservare e produrre prove sulla mancata notifica (ricevute, certificazioni, dichiarazioni) e tempestività dell'impugnazione per non incorrere in decadenze o prescrizioni
- La regola evita formalismi che penalizzerebbero il contribuente: il giudice valuta il vizio di notifica e la nullità dell'atto indipendentemente dal fatto che sia convenuto l'agente o l'ente impositore
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