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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 3087 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso - Cartella di pagamento - Agente della riscossione ed Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore: il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione. L'omessa notifica dell'atto presupposto è considerata vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (la cartella) e resta alla discrezionalità dell'agente della riscossione chiamare in giudizio l'ente impositore

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti impositivi prodromici; il contribuente deduce che l'omessa notifica dell'atto presupposto vizia la procedura e rende nulla la cartella successiva

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    art. 10 non impone un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la norma è interpretata nel senso che il contribuente può scegliere contro chi esperire il giudizio senza che sia obbligatorio chiamare entrambi

  • Cass. n. 8295/2018

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio che invalida l'atto successivo e che non richiede il litisconsorzio necessario tra le parti

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento indifferentemente nei confronti dell'agente della riscossione o dell'ente impositore; non è obbligato a citare entrambi
  • L'omessa notifica dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento) è un vizio procedurale che può determinare la nullità della cartella di pagamento conseguente
  • La scelta del resistente può essere strategica: agire contro l'ente impositore se si vuole contestare la fondatezza sostanziale dell'obbligo, oppure contro l'agente della riscossione se si impugnano modalità e validità dell'esecuzione
  • L'agente della riscossione ha la facoltà (non l'obbligo) di chiamare in giudizio l'ente impositore per far valere questioni di responsabilità o di titolo
  • In situazioni simili è importante conservare e produrre prove sulla mancata notifica (ricevute, certificazioni, dichiarazioni) e tempestività dell'impugnazione per non incorrere in decadenze o prescrizioni
  • La regola evita formalismi che penalizzerebbero il contribuente: il giudice valuta il vizio di notifica e la nullità dell'atto indipendentemente dal fatto che sia convenuto l'agente o l'ente impositore

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