Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 21458 del 28 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio d’appello per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., rilevando che, a seguito della rinuncia dell’Autorità e della presa d’atto della società appellata, non residuava alcuna questione da decidere. In considerazione della peculiarità della controversia, ha compensato integralmente le spese del giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21458 del 28 novembre 2024

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio d’appello, l’Autorità, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella materia, ha dichiarato di rinunciare al giudizio di appello. La società appellata ha preso atto della rinuncia, chiedendo la decisione senza discussione orale e insistendo per la condanna dell’Autorità alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.

    La rinuncia al giudizio, ritualmente dichiarata e non contrastata dalla parte appellata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel contesto della rinuncia al giudizio d’appello, senza ulteriore specificazione interpretativa nel provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al giudizio d’appello, quando è ritualmente dichiarata e la parte appellata ne prende atto, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., non residuando ulteriori questioni da decidere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia, anche a seguito dell’estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.