Cassazione Penale, Ordinanza n. 07571/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pavia aveva rigettato l'istanza di un condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze pronunciate dal medesimo Tribunale, rispettivamente il 19 ottobre 2023 e il 17 luglio 2024. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 125 e 671 c.p.p., sul presupposto che il giudice dell'esecuzione avesse valutato in modo errato gli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, la difesa insisteva sulla medesima indole dei reati, sulla vicinanza dei luoghi di commissione e sul breve lasso di tempo intercorso tra i fatti; il ricorso, però, non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva già esaminato e escluso la sussistenza di una programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era sostanzialmente meramente riproduttivo delle deduzioni già prospettate al giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione reiettiva dell'ordinanza impugnata e senza indicare specifici vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato solo come norma asseritamente violata nel ricorso; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un concreto vizio di motivazione; la mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito/esecuzione è estranea alla struttura del giudizio di legittimità
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria solo in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già formulate dinanzi al giudice a quo: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare un reale vizio riconducibile ai parametri dell'art. 606 c.p.p.
- In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la deduzione di indici fattuali quali identità di indole dei reati, prossimità spaziale e temporalità ravvicinata non è di per sé sufficiente se il giudice abbia logicamente escluso la programmazione unitaria e il ricorrente non si misuri con tale argomentazione.
- La genericità del ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità quando la censura non si misura con le ragioni della decisione impugnata e si risolve in una mera reiterazione della tesi difensiva.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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