Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31360/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza del Tribunale che, in un procedimento sommario ex art. 703 c.p.c., aveva accolto solo parzialmente la domanda di un avvocato volta all’accertamento di compensi professionali residui maturati per attività difensiva svolta nell’interesse di una società, condannando quest’ultima al pagamento di una somma. La società aveva quindi proposto appello principale, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza, ritenendo poi inefficace l’appello incidentale tardivo dell’avvocato e compensando le spese per reciproca soccombenza. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 92 e 91 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata inammissibile per tardività l’impugnazione principale e non esaminato l’incidentale tardivo, non poteva parlarsi di reciproca soccombenza e le spese dovevano gravare sulla sola parte che aveva dato causa al giudizio di secondo grado; 2) violazione degli artt. 96 e 88 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse pronunciato sulla richiesta di condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del processo, domanda già formulata in primo grado e riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la compensazione delle spese fondata su una reciproca soccombenza insussistente. Ha osservato che l’appello principale della società era stato dichiarato tardivo e che l’appello incidentale tardivo dell’avvocato era divenuto inefficace ex lege ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., senza che ciò comportasse una soccombenza dell’appellato incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché provveda sulle spese del giudizio di secondo grado e di legittimità, nonché sulla domanda di risarcimento danni ex artt. 96 e 88 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento sommario conclusosi con ordinanza di primo grado

  • art. 702 quater c.p.c.

    la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza è stata equiparata, ai fini del termine breve d’impugnazione, alla notificazione ad istanza di parte

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l’inammissibilità per tardività dell’appello principale rende inefficace l’appello incidentale tardivo senza che quest’ultimo debba essere esaminato

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una reale base normativa; non è giustificata da una reciproca soccombenza inesistente

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio di impugnazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risarcimento per lite temeraria

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di lealtà e probità processuale e alla domanda risarcitoria collegata

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o tardiva, l’eventuale impugnazione incidentale tardiva resta inefficace ex lege ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., senza che possa attribuirsi soccombenza alla parte che l’ha proposta.
  • La compensazione delle spese per reciproca soccombenza è illegittima se una delle parti non è stata realmente soccombente sul merito o sull’ammissibilità della propria impugnazione; il criterio corretto resta quello della causalità e della soccombenza effettiva.
  • La parte che propone tardivamente un’impugnazione principale e determina l’instaurazione del giudizio di secondo grado può essere gravata delle spese, mentre l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva dell’altra parte non costituisce di per sé ragione di compensazione.
  • Se il motivo accolto incide sulla regolamentazione delle spese, il giudice di rinvio deve riesaminare anche le spese del giudizio di legittimità e le eventuali domande consequenziali collegate all’esito finale della lite, come quelle ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.