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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06670/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per il giudizio di opposizione. Non vi è stata decisione nel merito sulla richiesta di riabilitazione. Il ricorso per cassazione non è stato esaminato come tale, perché è stato ritenuto mezzo di impugnazione non corretto per il provvedimento adottato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato aveva chiesto la riabilitazione in relazione a una precedente sentenza di condanna del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente ha quindi contestato la declaratoria di inammissibilità resa dal giudice dell'esecuzione/sorveglianza in materia di riabilitazione. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di materia rientrante tra quelle per le quali opera il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione ma l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, anche quando l'istanza sia stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La disciplina generale dell'inammissibilità dell'istanza e del relativo rimedio non si applica, nella materia del rito speciale ex art. 667, comma 4, c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità adottata de plano.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Per le materie ivi contemplate è previsto un rito speciale: l'ordinanza resa de plano e senza formalità è impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice, sia quando decide nel merito sia quando dichiara l'istanza inammissibile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il ricorso proposto con un mezzo di impugnazione erroneo deve essere riqualificato secondo il suo effettivo contenuto, qui come opposizione.

  • artt. 666 e 667, comma 4, c.p.p.

    Il combinato disposto delle norme impone che, nelle materie soggette al rito speciale, la declaratoria di inammissibilità sia devoluta al giudizio di opposizione e non direttamente al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, quando la materia rientra tra quelle per cui la legge prevede il rito speciale ex art. 667, comma 4, c.p.p., il provvedimento adottato de plano è impugnabile con opposizione anche se dichiara l'istanza inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità non fa necessariamente scattare il ricorso per cassazione se la disciplina speciale dell'opposizione prevale sulla regola generale dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
  • Qualora l'impugnazione sia proposta con un mezzo erroneo, il giudice deve riqualificarla in base al suo effettivo contenuto, applicando l'art. 568, comma 5, c.p.p.
  • In materia di riabilitazione trattata con rito speciale, la tutela impugnatoria passa attraverso il giudice che ha emesso il provvedimento, mediante opposizione, e non mediante immediato ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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