Cassazione Penale, Sentenza n. 46488/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi: (1) violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per non avere il provvedimento impugnato rispettato i princìpi fissati dalla sentenza rescindente; in particolare non è stata valutata la memoria difensiva che documentava l'estraneità del ricorrente e non è stata data una lettura integrale e coerente delle conversazioni intercettate (in particolare la conversazione n. 1598 del 15/01/2019 e la n. 2811 del 13/02/2019), sicché il nesso tra i contenuti captati e la partecipazione/ruolo verticistico del Comisso risulta apodittico e illogico. (2) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando l'assenza di un'adeguata valutazione secondo i criteri di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto al primo motivo. La Corte ha rilevato un grave deficit motivazionale del provvedimento impugnato: l'ordinanza del riesame ha dato valutazioni approssimative e apodittiche soprattutto riguardo al significato di conversazioni intercettate fra terzi, senza verificare adeguatamente la chiarezza del riferimento del parlante al ricorrente, l'autonomia e la solidità delle fonti di conoscenza e senza considerare la memoria difensiva. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo esame. Il secondo motivo non è stato accolto come fondante l'annullamento.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la sentenza rescindente e la Corte esigono che il giudice del Riesame motivi adeguatamente l'attribuzione probatoria delle intercettazioni, specie quando si tratta di conversazioni tra terzi
Riferito rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari: il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dei criteri giurisprudenziali per valutare la sussistenza delle esigenze cautelari
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma processuale riguardante i motivi di impugnazione in cassazione: i vizi rilevati attengono a violazione di legge e vizio di motivazione che la Corte ha ritenuto sussistenti almeno per il primo motivo
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 (dep. 07/02/2020); Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016; Sez. 6, n. 2309 del 15/10/2013 (dep. 20/01/2014)
La Corte ricorda i criteri consolidati: quando gli elementi a carico derivano da conversazioni tra terzi il giudice deve procedere a un rigoroso apprezzamento della credibilità dei dialoganti, dell'attendibilità intrinseca, della convergenza probatoria e dell'autonomia/solidità delle fonti di conoscenza, nonché verificare che non sussistano dubbi sul riferimento al soggetto indagato
Massime di principio
- Le intercettazioni tra soggetti terzi possono costituire base indiziaria, ma richiedono motivazione accurata: il giudice deve chiarire perché il contenuto fa riferimento inequivocabile all'imputato
- Il valore probatorio di una conversazione intercettata dipende dalla credibilità e dal ruolo degli interlocutori, dall'autonomia delle loro fonti e dalla convergenza con altri elementi indiziari
- La mancanza di valutazione di memorie e atti difensivi rilevanti costituisce vizio di motivazione: il giudice deve considerare e confutare espressamente le argomentazioni difensive significative
- Non è lecito inferire automaticamente un ruolo verticistico di un soggetto solo perché in conversazioni di terzi il suo nome è evocato; è necessaria una catena indiziaria coerente e motivata
- Se la Corte di legittimità ha già censurato carenze motivazionali, il giudice di rinvio deve colmare il vuoto con nuovo e più approfondito esame; in caso contrario il provvedimento può essere nuovamente annullato
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