Cassazione Penale, Ordinanza n. 03578/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendosi non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, definendo il processo con rito ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni due e mesi undici di reclusione ed euro 1.300 di multa per i reati contestati. Con un unico motivo denunciava l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il capo 1) dell'imputazione, qualificato come estorsione, dovesse invece essere ricondotto alla violenza privata. La Suprema Corte ha però rilevato che il motivo si limitava a prospettare in astratto le differenze tra estorsione e violenza privata, senza alcuna specifica censura in fatto o in diritto riferita al contenuto concreto dell'imputazione. Inoltre, ha osservato che la richiesta di definizione ex art. 599-bis c.p.p. comportava la rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quello sul trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo, con conseguente preclusione a dedurre in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati.
Norme richiamate
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La definizione del procedimento con accordo comporta la rinuncia a tutti i motivi di appello non coperti dall'accordo; ciò preclude la deduzione in cassazione di questioni relative ai punti rinunciati.
Richiamato solo come fattispecie alternativa invocata dal ricorrente, in contrapposizione all'estorsione.
Richiamato come fattispecie originariamente contestata al capo 1 e oggetto della doglianza di erronea qualificazione giuridica.
ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi in modo specifico con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione; una mera esposizione astratta delle differenze tra i reati non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La richiesta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando comporti rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo, preclude la proposizione in cassazione di censure sulle questioni coperte da tale rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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