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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35481/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la prova della responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto fossero fondate su una motivazione illogica e su elementi travisati. La Corte ha rilevato che la censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali; i giudici di merito avevano ricostruito la responsabilità valorizzando l’inserimento delle generalità dell’imputata nel vaglia postale clonato, l’intestazione a suo nome del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme, i successivi prelievi e la chiusura del conto. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva richiamato i precedenti dell’imputata per reati contro il patrimonio e l’assenza di una condotta processuale collaborativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, privo di una puntuale indicazione di specifici travisamenti e comunque manifestamente infondato: per la ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non abbia concorso nel reato presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole, quando indichi quelli ritenuti decisivi; inoltre, la determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità e di motivazione insufficiente, condizioni non ravvisate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario

    La ricettazione può essere configurata senza prova positiva dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, quando non emerga la prova che egli vi abbia concorso.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel rispetto dei criteri legali; la valutazione non è rinnovabile in cassazione se non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena previsti dalla norma guidano la discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può concentrarsi sugli elementi determinanti e la valutazione è insindacabile in cassazione se priva di vizi logici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie; la censura deve indicare specificamente il travisamento di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.
  • Per configurare la ricettazione non occorre provare positivamente che l’imputato non abbia concorso nel reato presupposto: è sufficiente che non emerga la prova del contrario.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti o rilevabili, purché richiami in modo congruo gli elementi decisivi o l’assenza di elementi positivi rilevanti.
  • La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione sono censurabili se risultano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico oppure sono sorrette da motivazione insufficiente. Il giudice può limitarsi a indicare gli elementi determinanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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