Sentenza del 13/10/2020 n. 2974 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Competenza esclusiva del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione - Giurisdizione tributaria - Provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso contro una cartella esattoriale ma la controversia, nella sostanza, verteva su un provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (inclusi eventuali provvedimenti sanzionatori). La questione era quindi di giurisdizione: se la controversia dovesse essere tratta dal giudice tributario o dal giudice amministrativo, tenuto conto della natura sostanziale della pretesa dedotta con l'atto impugnato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la sola formale impugnazione di una cartella esattoriale non è sufficiente per attribuire la controversia alla giurisdizione tributaria quando la questione di merito riguarda un provvedimento dell'AGCM. Sulla base dell'art. 133 lettera f) d.lgs. 104/2010 e della giurisprudenza costituzionale citata, le controversie relative ai provvedimenti dell'AGCM (compresi quelli sanzionatori, salvo i provvedimenti riguardanti rapporti di impiego privatizzati) sono devolute in via esclusiva al giudice amministrativo; ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'improcedibilità/diniego di trattazione del ricorso nel rito tributario, con necessità di ricorrere al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 133, lettera f), d.lgs. 104/2010
Attribuisce in via esclusiva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compresi quelli sanzionatori, salvo i provvedimenti concernenti rapporti di impiego privatizzati.
Corte Costituzionale, sentenze
n. 154/15, n. 116/13, n. 279/12, n. 41/11, n. 81/10, n. 94/09, n. 241/08
La giurisprudenza costituzionale conferma che la natura sostanziale della pretesa è il criterio per la determinazione della giurisdizione e che i provvedimenti dell'AGCM rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
CTR Lazio, sent. n. 9547/2018
Giurisprudenza di merito che applica il principio secondo cui, nonostante la forma (es. cartella esattoriale), la controversia è di competenza amministrativa se il gravame riguarda un provvedimento dell'AGCM.
Massime di principio
- Per determinare la giurisdizione conta la natura sostanziale della pretesa e non la modalità formale dell'atto impugnato: una cartella esattoriale impugnata può essere comunque di competenza dell'autorità amministrativa se si impugna nella sostanza un provvedimento amministrativo.
- I provvedimenti dell'AGCM, compresi quelli sanzionatori, rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo per effetto dell'art. 133 lett. f) d.lgs. 104/2010, salvo le controversie su rapporti di impiego privatizzati.
- Se si agisce davanti al giudice tributario e emerge che la questione è riconducibile a un provvedimento AGCM, il giudice tributario deve rilevare il difetto di giurisdizione e non entrare nel merito; il ricorrente deve proporre il ricorso davanti al giudice amministrativo.
- In situazioni analoghe valutare sempre la sostanza della domanda (ad es. impugnazione della sanzione o della pronuncia dell'AGCM) e non lasciarsi guidare esclusivamente dall'intestazione dell'atto impugnato (cartella, ruolo, ecc.).
- Per non incorrere in decadenze o termine inutili, è consigliabile sollevare immediatamente la questione di giurisdizione e, se necessario, introdurre il giudizio davanti al TAR competete in luogo del giudice tributario.
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