Cassazione Penale, Ordinanza n. 14341/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in concorso. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma il ricorso si limitava a riproporre le censure già svolte in appello e disattese dalla Corte territoriale. La difesa chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera reiterazione delle doglianze di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, e che comunque mirasse a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale titolo di reato contestato insieme al concorso di persone.
Norma sul concorso di persone nel reato, indicata congiuntamente al furto per descrivere la contestazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello e già specificamente disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito né una diversa lettura delle prove; per censurare la motivazione occorre indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- La motivazione di primo grado può integrare quella di appello quando vi sia omogeneità dei criteri di valutazione e sostanziale sovrapponibilità degli apparati logico-argomentativi, sicché non è necessario che la decisione di secondo grado ripeta integralmente l'argomentazione di primo grado.
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