Cassazione Civile, Sentenza n. 29315/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso delle imposte sugli anni 2013-2016 relative a plusvalenze derivanti dall'investimento di somme su conto deposito presso Fineco Bank S.p.A. e rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera in relazione ai dividendi percepiti da O.M.S. Saleri S.p.A.; l'Amministrazione ha opposto silenzio-rifiuto, i ricorsi tributari dei gradi inferiori sono stati rigettati perché la CTP e la CTR hanno ritenuto insufficiente l'attestazione rilasciata dall'amministrazione fiscale del Cantone di Zurigo che indicava la residenza e la soggezione a imposte in Svizzera, nonostante la ricorrente sostenesse che tale certificazione fosse sufficiente ai fini della Convenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta nullità/contraddittorietà della sentenza impugnata e ha accolto il secondo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione degli articoli della Convenzione Italia-Svizzera. La Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dalla Convenzione (in particolare in tema di dividendi e della condition subject to tax), è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile ad imposizione illimitata nello Stato di residenza (full liability to tax), indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Pertanto la certificazione del Cantone di Zurigo comprovante la residenza e la soggezione a imposte svizzere è idonea e la sentenza della C.T.R. è cassata. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto i ricorsi originari della contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza relativa al 2013, ritenendo applicabile il termine di prescrizione civile e non il termine decadenziale dell'art.38 d.P.R. n.602/1973. Spese dei gradi di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'Agenzia per complessivi euro 10.000,00 oltre oneri e rimborso forfetario.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976, ratificata con l. n.943/1978)
Gli artt. rilevanti (tra cui art.10 sui dividendi e artt.1,4,29) vanno interpretati nel senso che la condizione 'subject to tax' si riferisce al potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta; la mera prova della residenza e della soggezione normativa alle imposte dello Stato estero è sufficiente per applicare la minore imposizione prevista dalla Convenzione.
Non si applica come termine decadenziale alle richieste di pagamento o rimborsi disciplinati dalle convenzioni bilaterali in materia di dividendi; tali istanze seguono, invece, la prescrizione ordinaria secondo l'art.2946 c.c.
Termine di prescrizione civile applicabile alle istanze di rimborso previste dalle convenzioni internazionali quando escluse dal regime dei rimborsi d'imposta ordinari e quindi non soggette al termine decadenziale dell'art.38 d.P.R. n.602/1973.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni la prova richiesta è la sussistenza della residenza fiscale e del potenziale obbligo di tassazione nello Stato estero; non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta in detto Stato.
- Un certificato rilasciato dall'amministrazione fiscale estera che attesti la residenza e la soggezione alle imposte nella giurisdizione estera costituisce prova idonea, salvo elementi concreti che dimostrino il contrario.
- Le corti nazionali non possono imporre, a pena di esclusione del beneficio convenzionale, l'onere di provare la dichiarazione o il pagamento effettivo delle specifiche voci di reddito nello Stato estero quando la convenzione richiede solo la soggezione all'imposta.
- Le domande di rimborso basate su obblighi derivanti da convenzioni internazionali (es. rimborso relativo all'art.10) possono non rientrare nel regime dei rimborsi d'imposta soggetti al termine decadenziale dell'art.38 d.P.R. n.602/1973; occorre verificare se si applica la prescrizione ordinaria (art.2946 c.c.).
- In contenziosi futuri, occorre richiedere e produrre certificazioni fiscali estere che attestino residenza e soggezione normativa alle imposte; l'assenza di prova dell'effettivo pagamento non dovrebbe essere, di per sé, motivo di rigetto della domanda convenzionale.
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