Ordinanza n. 1384/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti” (ex Del. GM 3184/88 e Del. GM 4828/89 p. 1) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”); - la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; - i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per le rotazioni BIBITE E SORBETTI ex Del. GM 3184/88 e 4828/89 p. 1 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023”; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: “Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”. Nonché del silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione relativa all'individuazione dei posteggi delle rotazioni “bibite e sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”, inviata dai ricorrenti, per il tramite del sottoscritto procuratore, a mezzo PEC in data 1° dicembre 2025, assunta ai nn. prot. QH/2025/0087861 e CA/2025/0234880 del 2/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, disposizioni applicative e atti connessi, nella parte relativa alla soppressione di posteggi a rotazione, nonché il silenzio sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, compreso il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 ottobre 2011, cd. decreto Galloni. È stato inoltre impugnato il silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi delle rotazioni “bibite e sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”. In sede cautelare, i ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la soppressione di posteggi che avrebbero potuto beneficiare della proroga delle concessioni e quella disposta in applicazione del decreto Galloni, ritenuto erroneamente vincolante dall’amministrazione. Il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato era immediatamente lesivo nella parte relativa ai posteggi potenzialmente prorogabili e che, alla luce delle rinunce in atti, risultava superato il profilo di inammissibilità connesso alla natura collettiva del ricorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta solo parzialmente. Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris limitatamente alla soppressione dei posteggi motivata dal presunto vincolo non derogabile derivante dal decreto Galloni. Secondo il Collegio, l’amministrazione non aveva svolto un autonomo apprezzamento, ma aveva applicato il decreto ritenendolo vincolante. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto ministeriale deve ritenersi illegittimo, ove contestato in giudizio, per il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione, non risultando provata una successiva intesa. Il decreto Galloni è stato pertanto sospeso e la deliberazione municipale è stata sospesa limitatamente alla soppressione delle postazioni individuate nel dispositivo. Per il restante contenuto della deliberazione e degli atti impugnati il Collegio non ha ravvisato, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, sufficienti profili di fondatezza, anche in considerazione dell’obbligo di non applicare una normativa nazionale che proroghi concessioni senza gara. Ritenuta sussistente l’urgenza, il TAR ha compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e l’urgenza, disponendo la sospensione parziale degli atti impugnati.
Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015
È stata richiamata per ritenere illegittimo, in mancanza dell’intesa con la Regione, il decreto ministeriale che aveva imposto il vincolo posto a fondamento della soppressione di alcune postazioni.
È richiamato nell’atto amministrativo relativo alla proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione; il testo dell’ordinanza non ne espone l’interpretazione diretta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la lesività immediata di un piano amministrativo sussiste quando esso sopprime posteggi o altre posizioni giuridiche suscettibili di proroga, rendendo attuale la lesione degli operatori interessati.
- L’amministrazione non può sopprimere posteggi assumendo come vincolante un atto presupposto la cui illegittimità, per mancato raggiungimento dell’intesa costituzionalmente necessaria con la Regione, sia assistita da un significativo fumus boni iuris.
- Quando un atto amministrativo fonda la soppressione di determinate posizioni esclusivamente sull’erronea ritenuta vincolatività di un atto presupposto illegittimo, la sospensione cautelare può essere limitata alle sole posizioni concretamente incise da tale applicazione.
- La tutela cautelare può essere accordata parzialmente: la sospensione degli atti è circoscritta alle parti assistite da fumus boni iuris e urgenza, mentre le restanti censure possono essere respinte nella cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- Il giudice amministrativo deve escludere l’applicazione di una disciplina nazionale che proroghi concessioni senza gara, sicché la prospettata proroga non costituisce, di per sé, un fondamento cautelare per mantenere posteggi o concessioni.
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