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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21647/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il rimborso integrale delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti nel 2003 da partecipazioni in società italiane a nome del fondo tedesco MEAG VLA. Sosteneva che tale ritenuta (fino al 15% ai sensi dell'art. 10, par. 2 della Convenzione Italia-Germania e dell'art. 27 DPR 600/1973) determinava un trattamento fiscale peggiorativo e discriminatorio rispetto agli omologhi organismi d'investimento collettivo residenti in Italia che, se sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti in paesi white list, erano esentati dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione (aliquota 12,5% o 5%) ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 461/1997 e dell'art. 9 legge n.77/1983. Perciò invocava la violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali). L'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo la legittimità del trattamento, la coerenza del sistema fiscale nazionale e l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la disciplina applicata, che comportava l'applicazione della ritenuta fino al 15% sui dividendi corrisposti al fondo non residente, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE quando il fondo non residente si trovi nelle medesime condizioni oggettive dell'omologo fondo residente (es. quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in paesi che consentono adeguato scambio di informazioni). La Corte ha precisato che la comparazione deve limitarsi ai criteri distintivi previsti dalla normativa tributaria italiana e non alla tassazione applicabile nel paese di residenza del fondo. Ha inoltre escluso che la mera esistenza di una convenzione bilaterale giustifichi automaticamente la discriminazione e ha rigettato argomentazioni generiche sulla coerenza del sistema e sull'efficacia dei controlli, ritenendole non provate. Ha enunciato un principio di diritto secondo il quale l'art. 10, par. 2 della Convenzione Italia-Germania deve essere interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione e, alla luce di ciò, i dividendi percepiti dal fondo tedesco nelle condizioni richiamate devono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 461/1997. Conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata e la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute è stata accolta; la domanda subordinata resta assorbita. Le spese del merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 63, par. 1

    Garantisce la libera circolazione dei capitali; la Corte ha ritenuto che una maggiore imposizione sui dividendi corrisposti a fondi non residenti possa costituire una restrizione vietata se dissuade investimenti transfrontalieri.

  • Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni - art. 10 (Dividendi), par. 2

    tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ma l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi

    La Corte ha stabilito che la disposizione convenzionale non esclude il controllo di conformità al diritto UE e va interpretata conformemente all'art. 63 TFUE; essa mitiga la norma interna ma non la legittima automaticamente se comporta discriminazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 27, comma 3 (versione ratione temporis)

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi a carico dei soggetti non residenti; la convenzione interviene come limite massimo sull'aliquota prevista da questa norma.

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77 - art. 9, commi 1-2

    Disciplina l'imposizione dei fondi comuni di investimento residenti, prevedendo l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione (aliquota 12,5 o 5) e l'esenzione da ritenute in determinate ipotesi.

  • D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - art. 9, comma 4

    Prevedeva l'esenzione dall'imposta sostitutiva per gli organismi d'investimento collettivo mobiliare residenti le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in paesi che consentono adeguato scambio di informazioni; la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente anche ai fondi non residenti nelle medesime condizioni, per conformità al diritto UE.

  • D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 - art. 6, comma 1

    Individua i soggetti non residenti che consentono adeguato scambio di informazioni; la Corte ha considerato rilevante che la Germania fosse nella white list, confermando la comparabilità soggettiva.

  • Trattato di Vienna - art. 31 (canone di buona fede nell'interpretazione dei trattati)

    Usato come criterio per una interpretazione adeguatrice della convenzione in modo conforme agli obiettivi e principi del diritto internazionale e dell'Unione, evitando risultati incompatibili con le libertà UE.

Massime di principio

  • In casi di imposizione sui dividendi a favore di fondi non residenti va effettuata la comparazione con il trattamento previsto dalla normativa nazionale per i fondi residenti, tenendo conto soltanto dei criteri distintivi fissati dalla legge interna e non della tassazione nel paese estero.
  • Una convenzione contro le doppie imposizioni non esonera automaticamente il giudice nazionale dall'accertare la compatibilità della normativa applicata con il diritto dell'Unione; il testo convenzionale deve essere interpretato, ove possibile, in modo conforme al TFUE.
  • Se la normativa nazionale produce una differenza di trattamento idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri, si configura una restrizione ai movimenti di capitali vietata dall'art. 63 TFUE, salvo giustificazioni rigorose e specifiche ammesse dalla giurisprudenza (es. coerenza del sistema solo se provata e con nesso diretto).
  • Argomentazioni generiche sulla coerenza del sistema fiscale o sull'efficacia dei controlli non sono sufficienti a giustificare una discriminazione: occorre dimostrare concretamente il nesso e l'indispensabilità della misura.
  • Il contribuente non residente in condizioni soggettive e oggettive comparabili al residente (es. investitori istituzionali, paesi white list) può ottenere il rimborso delle ritenute se il trattamento nazionale risulta discriminatorio alla luce del diritto UE.

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