Cassazione Penale, Sentenza n. 30453/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La curatela chiedeva la restituzione di immobili sottoposti a sequestro di prevenzione asseritamente ancora nella disponibilità di Mauro Mattucci. Il Tribunale di Chieti aveva rigettato l'istanza qualificandola come incidente di esecuzione; la Corte d'appello di L'Aquila, decidendo sull'appello contro il decreto di sequestro, rigettava l'impugnazione ritenendo che la mancata partecipazione della società al procedimento di prevenzione non l'avesse pregiudicata per la sospensione del procedimento (a seguito della morte del proposto) e che il giudicato civile che aveva accertato la simulazione della compravendita non potesse essere valorizzato per effetto dell'obbligo di sospensione previsto dall'art. 55, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha escluso la prima censura (che lamentava la "conferma" di un provvedimento già annullato) ma ha accolto gli altri motivi. Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila affinché verifichi: a) se sussista la nullità del decreto di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 23 e 55, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (in particolare in considerazione della trascrizione anteriore della domanda di accertamento della simulazione da parte della società); b) la legittimità del vincolo alla luce del giudicato civile che aveva accertato la simulazione della compravendita. La Cassazione ha inoltre affermato che il giudicato civile, una volta formatosi, mantiene efficacia anche nel giudizio di prevenzione salvo specifiche ragioni di strumentalità o di assenza di affidamento incolpevole.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
«se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione»
La Corte interpreta l'art. 55, comma 3, come prevedente l'obbligo di chiamata del terzo che abbia trascritto domanda giudiziale antecedente e la sospensione del giudizio civile; la mancata chiamata può comportare la nullità del provvedimento di sequestro e deve essere verificata dal giudice d'appello.
L. n. 161 del 17 ottobre 2017 (modifiche al d.lgs. n. 159/2011)
Le modifiche introdotte precisano la disciplina dell'art. 55; la Corte richiede di valutare se il procedimento di prevenzione si sia svolto secondo la normativa vigente alla data degli atti, per valutare eventuali vizi di nullità connessi alla mancata chiamata del terzo.
Giurisprudenza (Sez. 1, Sent. n. 4691 del 28/01/2020, Francia)
Secondo la giurisprudenza citata, il giudice della confisca è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull'an e sul quantum del credito del terzo, salva la verifica della strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'assenza di condizioni di incolpevole affidamento del terzo.
Massime di principio
- Se esiste una domanda civile trascritta anteriormente al decreto di sequestro, il terzo titolare della domanda deve essere chiamato nel procedimento di prevenzione e il giudice deve valutare l'eventuale nullità del sequestro se la chiamata non è avvenuta.
- La sospensione del giudizio civile disposta dall'art. 55, comma 3, non annulla automaticamente il valore del giudicato civile già formato: un accertamento civile definitivo può avere efficacia anche nel giudizio di prevenzione, salvo che emerga la strumentalità dell'accertamento rispetto a condotte illecite o la mancanza di affidamento incolpevole del terzo.
- Il giudice d'appello, quando è chiamato a decidere su impugnazioni relative a decreti di sequestro, deve verificare concretamente se il procedimento si sia svolto nel rispetto delle norme applicabili al tempo dei fatti e valutare in quale momento sia sorto il difetto di partecipazione del terzo (dall'origine o successivamente).
- La violazione della regola di sospensione del giudizio civile può dar luogo a rilievo processuale ma non comporta automaticamente la cancellazione del valore di un giudicato civile definitivamente formato; occorre comunque che il giudice di prevenzione esamini l'efficacia del giudicato nel singolo caso.
- In situazioni analoghe, la parte che si ritiene pregiudicata da un sequestro dovrebbe documentare la trascrizione anteriore della propria domanda e richiedere espressamente la verifica della nullità del provvedimento alla luce degli artt. 7, 23 e 55 d.lgs. n. 159/2011.
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