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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09852/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva definito il giudizio con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., recependo l'accordo tra le parti sulla pena per i reati di rapina e lesioni personali contestati all'imputata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla responsabilità e lamentando la mancata adozione di una sentenza ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non siano deducibili nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di concordato in appello, oltre a essere generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano. La Corte ha affermato che, quando il giudice di appello recepisce richieste concordemente formulate dalle parti, queste non possono poi denunciare in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    La decisione di appello era stata emessa in sede di concordato sulla pena tra le parti.

  • art. 129 c.p.p.

    sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

    La ricorrente lamentava la mancata pronuncia di una sentenza immediata di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel caso di sentenza di concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili censure concernenti il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi in sede di concordato limita il perimetro del successivo controllo di legittimità, precludendo la proposizione di doglianze incompatibili con l'accordo recepito dal giudice di appello.
  • La mancata declaratoria di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente lamentata in cassazione quando la sentenza impugnata derivi da un concordato in appello e il ricorso investa profili coperti dalla rinuncia.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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