Cassazione Penale, Sentenza n. 43776/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano esclusivamente la confisca di prevenzione eccependo: (1) la perdita di efficacia della confisca per decorso del termine previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (termine di 1 anno e 6 mesi per la Corte di appello a decidere sull'appello), dato che l'appello è stato proposto il 3/10/2022 (ricevuto 6/10/2022), la decisione era stata riservata il 4/10/2023 e il decreto motivato è stato depositato il 26/4/2024, oltre il termine utile e senza che fossero intervenute cause di sospensione tassativamente previste dall'art.24, comma 2; (2) carenza e apparenza della motivazione in relazione alla prova di lecita provenienza di alcuni beni: i difensori avevano prodotto una consulenza che ricostruiva la provvista degli acquisti, ma il Tribunale non aveva valutato nel merito tale ricostruzione e la Corte d'appello si era limitata a richiamare la motivazione del primo giudice senza fornire una risposta critica alle doglianze difensive.
La decisione
I ricorsi sono stati accolti. La Corte ha ritenuto intempestivo il deposito del decreto motivato oltre il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art.27, comma 6, d.lgs. 159/2011, non essendo intervenute cause di sospensione previste dall'art.24, comma 2, né risultando applicabile la sospensione feriale dell'art.2-bis L.742/1969 ai termini per la decisione imputati al giudice. Di conseguenza è stato annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla confisca di prevenzione e il decreto del Tribunale di Firenze del 13/7/2022, con disposizione di restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. La misura di prevenzione personale, non oggetto di ricorso, è rimasta definitiva.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art.27, comma 6 e comma 7; art.24, comma 2
L'art.27, comma 6 fissa il termine di un anno e sei mesi, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la Corte di appello deve decidere sull'appello relativo alla confisca di prevenzione; il termine finale si riferisce al deposito del decreto motivato, e il mancato rispetto rende inefficace la confisca. L'art.24, comma 2 prevede in modo tassativo le cause di sospensione del termine.
La disciplina sulla sospensione feriale prevista dall'art.2-bis riguarda i termini che incombono alle parti per il compimento di atti processuali; non si applica invece ai termini assegnati al giudice (quali il termine per il deposito del provvedimento), per cui la sospensione feriale non sospende il termine di decisione previsto dall'art.27 d.lgs.159/2011.
Massime di principio
- Il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art.27, comma 6, d.lgs. 159/2011 per la Corte di appello decorre dal deposito dell'atto di impugnazione e va valutato rispetto alla data di deposito del decreto motivato: il superamento rende inefficace la confisca disposta in primo grado.
- Le cause di sospensione del termine sono tassative (art.24, comma 2): in mancanza di una causa espressamente prevista, il termine non è sospeso e l'inerzia del giudice può comportare l'annullamento della confisca.
- La sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 opera sui termini a carico delle parti, non su quelli imputati al giudice; pertanto non va considerata per prorogare il termine di decisione giudiziale.
- Quando la difesa produce prove (es. consulenze tecniche) sulla lecita provenienza dei beni, il giudice deve darne conto con motivazione critica: l'omessa o puramente formale risposta alle argomentazioni difensive può costituire motivo di impugnazione, anche se nel caso concreto l'accoglimento è avvenuto per vizio procedurale di tardività.
- In situazioni analoghe è importante registrare e provare le date di deposito degli atti, sollecitare il giudice prima della scadenza del termine (eventualmente chiedendo espressamente il prolungamento se previsto) e, se necessario, dedurre immediatamente la violazione dei termini per preservare i beni impugnati.
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