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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 833/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 13908 del 22/12/2021, deducendo l'omesso rilievo circa un presunto aumento illegale della pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.: la pena di 6 anni comminata per estorsione aggravata sarebbe stata aumentata fino a 9 anni (aumentata della metà) per l'aggravante mafiosa, mentre a giudizio del ricorrente l'aumento avrebbe dovuto essere nella misura di un terzo. Il ricorso straordinario intendeva quindi rettificare questo presunto errore di fatto nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché eccentrico rispetto alle questioni devolute al giudizio di legittimità con il ricorso per cassazione (i motivi di responsabilità, aggravante mafiosa, responsabilità associativa e diniego delle attenuanti generiche), e dunque non pertinente al perimetro delle questioni già decise con la sentenza n. 13908/2021. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. pen., comma 4

    art. 63, comma 4 cod. pen.

    La norma disciplina la misura dell'aumento della pena per le circostanze aggravanti concorrenti; nel caso di specie il presunto vizio riguardante la misura dell'aumento è stato ritenuto questione estranea al perimetro dei motivi già devoluti alla Corte di cassazione e pertanto non ritenuta ammissibile nel ricorso straordinario per errore di fatto

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile se solleva questioni estranee o eccentriche rispetto alle questioni già devolute alla Corte con il ricorso per cassazione: non può introdurre correzioni su temi che non rientravano nel perimetro della pronuncia impugnata.
  • Le questioni relative alla quantificazione dell'aumento di pena per aggravanti (es. applicazione di art. 63 c.p.) devono essere dedotte tempestivamente nei gradi procedurali ordinari; non è ammesso trasformare un rimedio straordinario in mezzo per sollevare nuovi profili non previamente discussi in cassazione.
  • Quando un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile è frequente la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per l'abuso o l'inutilità del gravame.
  • Per contestare la legittimità del calcolo delle aggravanti conviene proporre il relativo motivo nel ricorso per cassazione (o nel grado in cui la questione può essere esperita); i rimedi straordinari hanno limiti stringenti e non suppliscono alla mancata deduzione di questioni di diritto nei gradi ordinari.
  • Nel valutare analoghi ricorsi, il giudice verifica prima se la censura è effettivamente sostanziale rispetto a quanto già deciso: se è 'eccentrica' rispetto al perimetro delle questioni devolute la pronuncia sarà inammissibile.

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