Cassazione Penale, Sentenza n. 47369/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Pietra ha impugnato la convalida dell'ordinanza del Questore che, oltre al divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni, aveva imposto l'obbligo di presentarsi presso l'autorità di P.S. in occasione delle partite del Borgosesia. Il ricorso denunciava principalmente la violazione del termine di 48 ore concesso all'interessato per esaminare gli atti e presentare memorie (il provvedimento del Questore era stato notificato il 17/06/2020 alle ore 19:30 e la convalida del GIP è intervenuta il 19/06/2020 prima della scadenza delle 48 ore) violando il diritto di difesa; secondariamente si contestava il vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'obbligo di presentazione, per mancanza di indicazione dei presupposti legittimanti il provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: in base al costante orientamento la convalida del provvedimento questorile non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica all'interessato, pena la nullità generale per violazione del diritto di difesa. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Alessandria del 15/06/2020 limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha inoltre disposto che il dispositivo venga comunicato al Questore di Alessandria.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 3
Stabilisce il termine di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e formulare memorie al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima della scadenza di tale termine, altrimenti la nullità è generale per compromissione del diritto di difesa.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali connesse alla convalida di provvedimenti limitativi della libertà personale; l'interpretazione della Corte evidenzia che le garanzie temporali e il diritto di difesa previste dalla normativa procedurale devono essere rispettate.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223)
Conferma il principio che il termine di 48 ore decorre dalla notifica al destinatario e che la convalida prima della scadenza di tale termine è causa di nullità generale; tale indirizzo è stato applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per esaminare il provvedimento questorile e presentare memorie decorre dalla notifica al destinatario: ogni convalida intervenuta prima di tale termine è nulla per violazione del diritto di difesa.
- La nullità derivante dalla violazione del termine è di natura tale da determinare l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia del provvedimento limitatamente alla misura viziata (qui: obbligo di presentazione).
- In ogni misura che impone obblighi di presentazione o simili, l'autorità che la adotta deve prevedere e rendere possibile il reale esercizio del diritto di difesa (tempo utile per visionare atti e presentare deduzioni).
- Quando si contesta la motivazione di un provvedimento (es. mancata indicazione dei presupposti per l'obbligo di presentazione), tale motivo può concorrere ma viene assorbito se sussiste una violazione procedurale grave e determinante come il mancato rispetto del termine di 48 ore.
- È opportuno, in caso di notifica in prossimità del decorso di un termine, documentare esattamente orario e modalità di notifica per calcolare correttamente il termine delle 48 ore e valutare la legittimità di eventuali convalide disposte dal GIP.
Testo integrale
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