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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36171/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 19 gennaio 2026. Il testo non espone la fattispecie concreta né i reati contestati e non specifica i singoli motivi: rileva soltanto che il ricorso si limitava alla loro mera enunciazione, senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e i riferimenti pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano formulati come mere enunciazioni, prive della puntuale esposizione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando che non risultava assente la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso è inammissibile perché si limita alla mera enunciazione dei motivi senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciare i motivi senza sviluppare le ragioni di diritto e senza collegarle puntualmente alla motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende

    Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando il ricorrente non è esente da colpa nella causa d'inammissibilità, il pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)

    La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è giustificata dalla mancata esclusione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita alla mera enunciazione dei motivi, senza esporre puntualmente le ragioni giuridiche a sostegno delle censure e senza riferimenti congrui alla motivazione della decisione impugnata.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità seguono le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia possibile escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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