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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16738/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, deducendo motivi ritenuti dalla Cassazione assolutamente generici rispetto alla motivazione della decisione di merito. In particolare, la Corte rileva che il ricorso non si confronta in modo puntuale con la motivazione d'appello, la quale aveva già affrontato e giustificato: il riconoscimento della recidiva contestata; l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il trattamento sanzionatorio. La Corte osserva inoltre che nel ricorso vengono introdotti profili nuovi e imprecisati, non dedotti nei motivi di appello, specie con riferimento all'art. 131-bis c.p., senza una critica specifica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa dalla Corte di appello; la Cassazione rileva che il ricorso non si confronta specificamente con tale motivazione e introduce censure generiche e non dedotte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure del tutto generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della decisione di merito; la mera riproposizione di doglianze astratte o imprecisate non è sufficiente.
  • Non possono essere utilmente introdotte in cassazione questioni nuove, non dedotte nei motivi di appello, quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione esaustiva sui punti devoluti.
  • L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., del riconoscimento delle attenuanti generiche e della determinazione della pena deve essere specificamente censurata con argomenti puntuali, altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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