Cassazione Penale, Ordinanza n. 28999/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole per l'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per il delitto previsto dagli artt. 480 e 489 c.p. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato il diniego. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la decisione impugnata aveva motivato in modo congruo il diniego valorizzando la precedente commissione di altri reati, uno dei quali specifico rispetto al fatto contestato perché collegato a documentazione richiesta dall'ispettorato del lavoro, nonché ulteriori condotte criminose successive. È stato quindi affermato che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando fondato su un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente sugli altri elementi, e che tra tali dati possono rientrare anche specifici precedenti penali.
Norme richiamate
Sono gli articoli richiamati come base della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio; il testo non specifica ulteriormente la qualificazione del fatto oltre il richiamo congiunto alle fattispecie.
Pur non essendo espressamente menzionato nel dispositivo, la sentenza riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ne ribadisce il criterio applicativo, valorizzando la discrezionalità motivata del giudice di merito.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, purché ritenuto prevalente rispetto agli altri dati di segno favorevole.
- I precedenti penali dell'imputato possono costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, anche quando si tratti di specifici precedenti collegati per analogia o pertinenza al fatto contestato.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua, non illogica e coerente con i parametri valutativi del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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