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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 5 febbraio 2025 n. 145, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 145 del 5 febbraio 2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 145 del 5 febbraio 2025. La sentenza, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e passata in giudicato, aveva condannato l'amministrazione a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione, nonché la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era stata notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero, che non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per adempiere agli obblighi derivanti dal giudicato. In caso di perdurante inadempimento, ha disposto l'intervento, entro i successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il TAR ha invece ritenuto manifestamente iniqua, in ragione del modesto valore della controversia e della natura del beneficio, l'applicazione della penalità di mora richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, fissando un termine per l'adempimento e disponendo, in caso di persistente inottemperanza, l'intervento di un commissario ad acta; consente inoltre la penalità di mora, non applicata nel caso concreto perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107

    beneficio economico di euro 500,00 annui

    È la base normativa del beneficio economico collegato alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    La notifica della sentenza di condanna al Ministero è stata effettuata ai sensi della disposizione richiamata, con conseguente rilevanza ai fini dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato portato a conoscenza dell'amministrazione e l'amministrazione non ha adempiuto agli obblighi da esso imposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e predeterminare l'intervento di un commissario ad acta, destinato a operare entro un termine successivo in caso di perdurante inadempimento.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato dal giudice, anche salvo conguaglio sulla base della documentazione dell'attività svolta.
  • La penalità di mora richiesta nell'ambito dell'ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo al modesto valore della controversia e alla natura del beneficio da conseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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