Cassazione Penale, Sentenza n. 40716/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata per sei fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, nella qualità di direttore dei lavori presso l'aeroporto militare di Grazzanise. Il ricorrente aveva proposto ricorso contro la conferma della misura cautelare
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: nel frattempo la misura della custodia in carcere è stata revocata e sostituita con gli arresti domiciliari, per cui l'interesse concreto del ricorrente a rimuovere il pregiudizio è venuto meno. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e persistere fino alla decisione; ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. e ha escluso condanna alle spese e pagamento della somma aggiuntiva prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. Decisione del 15/09/2023
Norme richiamate
Fondamento per la dichiarazione di inammissibilità quando sopravvenga carenza d'interesse; il ricorso va dichiarato inammissibile se l'interesse dell'impugnante è venuto meno
Principio secondo cui per proporre impugnazione occorre avere interesse concreto all'efficacia pratica della decisione e che tale interesse deve persistere fino alla decisione
Norma menzionata in relazione alla somma aggiuntiva; la Corte ha escluso l'obbligo di pagamento della somma aggiuntiva quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998 (Papajani Rv. 210562); Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995 (Furnari Rv. 202923); Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015 (Papa Rv. 262080)
Confermano che l'interesse all'impugnazione deve mirare a rimuovere un pregiudizio concreto e che l'assenza di interesse sopravvenuta rende priva di efficacia l'impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso contro una misura cautelare perde interesse se, prima della decisione, la misura viene revocata o sostituita con una meno afflittiva: l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto (mirare a rimuovere un pregiudizio reale) e deve persistere fino al momento della decisione: la valutazione dell'ammissibilità prende in considerazione la situazione processuale fino alla pronuncia
- La rinuncia al ricorso da parte dell'indagato e del difensore è possibile e, se motivata dalla sopravvenuta eliminazione del pregiudizio (es. sostituzione della misura), comporta l'inammissibilità o l'estinzione del tentativo impugnatorio senza condanna alle spese
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza d'interesse si fonda sull'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; in tali casi la Corte può escludere l'obbligo di pagamento della somma aggiuntiva di cui all'art. 616
- In casi analoghi è opportuno valutare tempestivamente se la sostituzione o revoca della misura rende il gravame privo di pregio pratico: se l'interesse è venuto meno, valutare la rinuncia o l'eventuale diversa strategia processuale anziché proseguire con un impugnazione priva di esito
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