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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9139/2020 del 19/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fiduciante)

La controversia

Un ex coniuge aveva chiesto all’altra, nell’anno indicato nel testo ma omesso nella versione riportata, di intestarsi provvisoriamente una partecipazione pari al 98% di una società semplice proprietaria di un alloggio. Secondo l’accordo dedotto, il fiduciante aveva pagato per intero il prezzo della cessione e aveva mantenuto in via esclusiva i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; successivamente, chiesto il ritrasferimento della quota, si era visto opporre un rifiuto. Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda di accertamento dell’obbligo di trasferimento, ritenendo necessaria la forma scritta del patto fiduciario e comunque non provata la sua conclusione. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 2549/2017 depositata il 30 novembre 2017, aveva riformato la decisione e accertato l’obbligo di trasferire la quota del 98%. La soccombente ha proposto cinque motivi: (1) ha sostenuto che il patto fiduciario relativo alla cessione di quote dovesse essere scritto, anche in ragione dell’iscrizione nel registro delle imprese e dell’art. 2300 c.c.; (2) ha dedotto la necessità della forma scritta ad probationem, richiamando gli artt. 2300 e 2556 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) ha affermato che, poiché la società semplice era stata costituita e utilizzata in relazione a un immobile, l’operazione dovesse essere qualificata come trasferimento immobiliare e il patto fiduciario assoggettato alla forma scritta; (4) ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese quale conseguenza della cassazione della sentenza d’appello; (5) ha contestato l’assorbimento della domanda subordinata di restituzione per ingiustificato arricchimento, richiamando gli artt. 2041 e 2042 c.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi tre motivi perché il trasferimento di quote di una società, anche se questa possiede immobili, non trasferisce i diritti immobiliari della società e non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem; di conseguenza, anche il patto fiduciario diretto a programmare la cessione della quota non necessita di forma scritta. L’iscrizione nel registro delle imprese e l’opponibilità del patto alla società non incidono sulla validità tra le parti; inoltre, l’iscrizione della società semplice ha, in via generale, funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia, non di pubblicità dichiarativa. La Corte ha altresì escluso che potesse essere rimessa in discussione in cassazione la ricostruzione di merito secondo cui l’operazione aveva per oggetto la partecipazione societaria e non l’immobile. Il quarto motivo non costituiva un’autonoma censura, poiché la rinnovazione della statuizione sulle spese sarebbe stata conseguenza dell’eventuale cassazione, non verificatasi. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la domanda subordinata di arricchimento senza causa era stata assorbita in appello e il giudizio di cassazione non consente di esaminare questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato che il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, sia equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto definitivo.

    Il patto fiduciario è equiparabile al preliminare e ne segue la forma; poiché la cessione di quote è a forma libera, il patto fiduciario che la programma non richiede un documento scritto, anche se la società è proprietaria di immobili.

  • art. 2300 c.c.

    Ciò che rileva, ai fini del valido perfezionamento del pactum fiduciae, è che il contratto di cessione delle quote non sia soggetto a rigori formali; e infatti, la forma scritta è necessaria solo per l’opponibilità del patto alla società (cfr. Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468 cit.): aspetto, quest’ultimo, che non è idoneo ad incidere sull’affermata validità del negozio traslativo intercorso e che, del resto, stando a quanto dedotto dalla ricorrente, non risulta sia stato nemmeno trattato nel precedente corso del giudizio.

    Gli adempimenti formali connessi all’iscrizione e all’opponibilità del patto alla società non condizionano la validità del trasferimento di quote tra le parti; il profilo dell’opponibilità alla società resta distinto da quello della validità del negozio.

  • art. 2556 c.c.

    Per il resto, è del tutto evidente che il contratto di trasferimento della quota di partecipazione in una società, non avendo per oggetto l’azienda sociale, non richieda la forma scritta ad probationem (Cass. 17 aprile 2013, n. 9334).

    La prescrizione di forma probatoria per i contratti aventi ad oggetto l’azienda non si estende al trasferimento di una quota societaria, che ha oggetto diverso dall’azienda sociale.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte di merito ha ritenuto assorbita la decisione sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa.

    La domanda subordinata di arricchimento senza causa, rimasta assorbita in appello, non può essere esaminata per la prima volta in cassazione, che ha per oggetto vizi specifici della decisione impugnata e non l’intera materia controversa.

  • art. 2042 c.c.

    La Corte di merito ha ritenuto assorbita la decisione sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa.

    La Corte non decide nel merito i presupposti dell’azione di arricchimento; rileva invece che la relativa questione, essendo stata assorbita dal giudice d’appello, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Segue la condanna della ricorrente, che è soccombente, al pagamento delle spese del giudizio.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Segue la condanna della ricorrente, che è soccombente, al pagamento delle spese del giudizio.

    La statuizione applica il principio di soccombenza quanto alle spese; la Corte non riconosce, nel caso concreto, ragioni per modificarne l’addebito.

  • art. 360 c.p.c.

    I limiti istituzionali del giudizio di cassazione (segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa, nella sua interezza, espressi in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa) implicano che, in quel giudizio, non possa rientrare una questione sulla quale il predetto giudice non si sia pronunciato.

    Il giudizio di cassazione è circoscritto ai vizi specifici della decisione impugnata e non consente di decidere questioni non esaminate dal giudice di merito perché ritenute assorbite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, sempre che esso sia dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il trasferimento di quote di partecipazione in una società non trasferisce i diritti immobiliari appartenenti alla società, che restano nella titolarità di quest’ultima; pertanto, la presenza di immobili nel patrimonio sociale non assoggetta la cessione della quota alla forma richiesta per il trasferimento immobiliare.
  • Il patto fiduciario che programma il trasferimento di quote societarie segue la forma del negozio programmato. Se la cessione delle quote è a forma libera, il patto fiduciario non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem, anche quando la società è proprietaria di immobili.
  • La forma scritta richiesta ai fini dell’opponibilità del patto fiduciario alla società o gli adempimenti pubblicitari relativi al trasferimento non incidono sulla validità del negozio di cessione intercorso tra le parti.
  • L’iscrizione di una società semplice nella sezione speciale del registro delle imprese ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia, oltre agli effetti previsti da leggi speciali, e non è di per sé pubblicità dichiarativa diretta a rendere opponibile ai terzi l’atto iscritto.
  • In cassazione non possono essere esaminate questioni sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato perché le ha ritenute assorbite: il ricorso è diretto alla rimozione di vizi specifici della decisione impugnata, non alla decisione originaria dell’intera controversia.
  • La richiesta di rideterminazione delle spese formulata soltanto come conseguenza della cassazione della sentenza non costituisce un’autonoma censura se il ricorso è rigettato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causa

Testo integrale

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