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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4352/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame del 19/05/2021 che aveva restituito alla S.T.B. Progetto Innovazione S.r.l. la somma di euro 222.669,00 e aveva rigettato le loro richieste di riesame avverso i sequestri preventivi per equivalente. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione di legge per avere il Tribunale del riesame illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento genetico (motivazione apparente); (2) violazione di legge per carenza dei presupposti del fumus commissi delicti; (3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la carenza di interesse ad agire.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto i ricorrenti hanno formalmente rinunciato ai ricorsi con istanza autenticata depositata prima dell'udienza di discussione. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, e richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte cost. n.186/2000), i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma viene applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso allorché vi sia rinuncia da parte del ricorrente; la rinuncia depositata prima dell'udienza rende il ricorso inammissibile.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità riconducibile alla volontà (rinuncia) del ricorrente comporta la condanna al versamento, a titolo di ammenda, di una somma alla Cassa delle Ammende; motivazione usata per quantificare l'importo a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso, se depositata prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso: chi rinuncia perde la possibilità di far proseguire l'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità dipende dalla volontà o dalla colpa del ricorrente (es. rinuncia volontaria), il giudice può condannare il rinunciante al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
  • I motivi sostanziali (mancanza di fumus commissi delicti, vizio di motivazione, carenza di interesse) non vengono esaminati quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia: la rinuncia impedisce la decisione sul merito.
  • Per evitare conseguenze economiche negative, la rinuncia deve essere valutata con attenzione e concordata con il difensore; un'istanza di rinuncia deve essere regolarmente autenticata e depositata nei termini per avere efficacia.
  • Se la decisione impugnata ha già disposto la restituzione di somme a terzi, i ricorrenti potrebbero avere difficoltà a dimostrare un interesse attuale all'impugnazione: valutare preliminarmente l'interesse ad agire prima di proporre il ricorso.

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