Cassazione Penale, Sentenza n. 4352/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame del 19/05/2021 che aveva restituito alla S.T.B. Progetto Innovazione S.r.l. la somma di euro 222.669,00 e aveva rigettato le loro richieste di riesame avverso i sequestri preventivi per equivalente. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione di legge per avere il Tribunale del riesame illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento genetico (motivazione apparente); (2) violazione di legge per carenza dei presupposti del fumus commissi delicti; (3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la carenza di interesse ad agire.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto i ricorrenti hanno formalmente rinunciato ai ricorsi con istanza autenticata depositata prima dell'udienza di discussione. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, e richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte cost. n.186/2000), i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La norma viene applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso allorché vi sia rinuncia da parte del ricorrente; la rinuncia depositata prima dell'udienza rende il ricorso inammissibile.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che l'inammissibilità riconducibile alla volontà (rinuncia) del ricorrente comporta la condanna al versamento, a titolo di ammenda, di una somma alla Cassa delle Ammende; motivazione usata per quantificare l'importo a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, se depositata prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso: chi rinuncia perde la possibilità di far proseguire l'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità dipende dalla volontà o dalla colpa del ricorrente (es. rinuncia volontaria), il giudice può condannare il rinunciante al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
- I motivi sostanziali (mancanza di fumus commissi delicti, vizio di motivazione, carenza di interesse) non vengono esaminati quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia: la rinuncia impedisce la decisione sul merito.
- Per evitare conseguenze economiche negative, la rinuncia deve essere valutata con attenzione e concordata con il difensore; un'istanza di rinuncia deve essere regolarmente autenticata e depositata nei termini per avere efficacia.
- Se la decisione impugnata ha già disposto la restituzione di somme a terzi, i ricorrenti potrebbero avere difficoltà a dimostrare un interesse attuale all'impugnazione: valutare preliminarmente l'interesse ad agire prima di proporre il ricorso.
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