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Sentenza

Sentenza n. 5982/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto emesso dalla Prefettura di Napoli, Area I Staff 3 OSP Polizia amministrativa, Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 11/04/2023, notificato il 25/04/2023 dal Comando Stazione Carabinieri di Portici, con cui è fatto divieto al -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, avvertendolo che eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente devono intendersi revocati a far data della notifica del decreto medesimo;

Giustizia amministrativa202303022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio dell’11 aprile 2023, notificato il 25 aprile 2023, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e la revoca dei relativi titoli di polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto con un unico motivo articolato in plurime censure, deducendo violazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), seconda parte, della l. 241/1990 e degli artt. 39, comma 1, e 43 TULPS, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato acriticamente sulla denuncia della moglie convivente relativa a un diverbio e a presunti maltrattamenti, senza considerare l’archiviazione del procedimento penale e gli elementi che, a suo avviso, indicavano dissidi reciproci nella fase iniziale della separazione. Ha inoltre contestato la mancanza di un giudizio di pericolosità personale. In giudizio ha prodotto anche una successiva ordinanza civile del 25 giugno 2025, che aveva disposto il collocamento dei figli minori presso di lui.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha rilevato che il potere prefettizio in materia di armi ha natura cautelare e preventiva e consente un’ampia valutazione prognostica dell’affidabilità, fondata su un attendibile grado di verosimiglianza del rischio di abuso, senza che occorra un accertamento penale definitivo o la prova di un uso improprio delle armi. Nel caso concreto, la denuncia descriveva aggressioni verbali, la rottura del telefono della moglie e timori per la sua incolumità; l’informativa dava conto anche dell’attivazione della procedura d’urgenza del «codice rosso». L’archiviazione penale non ha eliminato il rilievo del quadro familiare, poiché il GIP aveva comunque descritto una situazione fortemente turbolenta e una separazione difficile, caratterizzata da rancori e incomprensioni. La conflittualità familiare oggettivamente considerata può giustificare una misura interdittiva, indipendentemente da chi ne sia responsabile e dall’accertamento di condotte penalmente rilevanti o violente. I documenti relativi all’ordinanza civile del 2025 sono stati ritenuti sopravvenienze ininfluenti sulla legittimità dell’atto, da valutare secondo il principio tempus regit actum, ferma la possibilità di chiedere all’amministrazione un riesame. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi

    I provvedimenti di pubblica sicurezza in materia di armi sono misure preventive e cautelari, dirette a evitare possibili abusi, e non sanzioni punitive.

  • art. 699 c.p. e art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975)

    La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma deroghe al generale divieto; ciò giustifica un’ampia valutazione amministrativa orientata alla tutela dell’incolumità.

  • artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi in epigrafe indicato, deducendo a sostegno del gravame, a mezzo di un unico motivo, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), seconda parte, l. n. 241/1990, artt. 39, comma 1, e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, incompletezza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza).

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente a sostegno delle censure di carenza di motivazione e di istruttoria; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione, ma respinge le doglianze sulla base della legittimità della valutazione preventiva compiuta nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

    La tutela dei diritti e della dignità dell’interessato giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione, e può essere adottato sulla base di una prognosi probabilistica del rischio di abuso sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di raggiungere lo standard probatorio proprio dell’accertamento penale.
  • Per vietare la detenzione di armi non è necessario provare un precedente uso improprio: il rischio può desumersi anche da fatti isolati significativi o da situazioni personali prive di rilevanza penale e non direttamente attinenti all’uso delle armi, quando mettano in dubbio l’affidabilità del detentore.
  • Una situazione oggettiva di grave conflittualità familiare può giustificare un provvedimento interdittivo in materia di armi anche in assenza di una condanna o di un accertamento penale e indipendentemente da chi abbia causato il conflitto.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli eventi successivi non ne determinano l’illegittimità, pur potendo essere sottoposti all’amministrazione per un eventuale riesame.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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