Cassazione Penale, Sentenza n. 28390/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento della corrispondenza del ricorrente ex art. 18‑ter ord. pen.; il Tribunale aveva ritenuto che la lettera contenesse un elemento "criptico" (riferimento a una "ratifica" di pregresse ordinanze), giustificando così il trattenimento, mentre il ricorrente deduceva che quel passaggio era una spiegazione esplicativa inerente alla tutela di diritti ex art. 35‑bis e non un messaggio occulto, denunciando errata applicazione di legge e carenza/apparenza di motivazione nonché violazione delle prerogative difensive
La decisione
La Sezione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse mutato totalmente il profilo argomentativo rispetto alla decisione di primo grado (sostituendo la ragione del trattenimento fondata sulla "qualità soggettiva" del destinatario con un profilo di cripticità della comunicazione) senza dar luogo a contraddittorio specifico su tale nuova censura; poiché la spiegazione fornita con il ricorso introduceva una chiave interpretativa non precedentemente valutata e non manifestamente infondata, la decisione è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania per nuovo giudizio di merito
Norme richiamate
Il trattenimento della corrispondenza richiede un elemento oggettivo che concretizzi il sospetto di contenuto criptico; non è sufficiente la sola identità del destinatario. Inoltre, ove il giudice modifichi la motivazione in sede di reclamo, deve essere assicurato il contraddittorio sul nuovo profilo argomentativo se la nuova censura non è manifestamente infondata
Indica il regime differenziato cui è sottoposto il ricorrente: la condizione del destinatario come persona sottoposta a 41‑bis è stata inizialmente considerata dal Tribunale quale motivo di attenzione, ma da sola non giustifica il trattenimento senza elementi di cripticità del contenuto
La norma è richiamata in relazione ai diritti del detenuto che la corrispondenza intendeva tutelare; la Corte ha ritenuto che il riferimento a una "ratifica" di provvedimenti relativi a tali diritti possa essere una spiegazione esplicativa e non necessariamente un messaggio occulto
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza ex art. 18‑ter richiede riscontri concreti di possibile cripticità del contenuto; la mera identità del destinatario sottoposto a 41‑bis non basta
- Se il giudice cambia la motivazione rispetto al provvedimento impugnato, e tale nuova argomentazione incide sul diritto di difesa, deve essere consentito il relativo contraddittorio prima di confermare il trattenimento
- Elementi esplicativi forniti dalla difesa dopo il provvedimento (es. documenti che chiariscono il senso di parole apparentemente "ambigue") possono rendere necessaria una rivalutazione di merito e giustificare l'annullamento con rinvio
- Il bilanciamento tra esigenze di prevenzione/sicurezza e prerogative difensive impone che l'amministrazione e il giudice motivino puntualmente perché una comunicazione sia ritenuta criptica e pericolosa
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe tempestivamente produrre ogni elemento interpretativo o documentale che chiarisca il contenuto della corrispondenza per evitare che la mancanza di contraddittorio sul nuovo profilo argomentativo pregiudichi il detenuto
- La parte che pone a fondamento del trattenimento un profilo nuovo o non espresso in primo grado si assume l'onere di consentire il contraddittorio su quel profilo; l'assenza di tale contraddittorio, quando la nuova censura non è manifestamente infondata, rende il provvedimento vulnerabile di annullamento
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