Cassazione Penale, Ordinanza n. 04249/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Lucca che aveva applicato la pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni. Con il ricorso si deduceva, in sostanza, l'omesso accertamento dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, comunque, la mancanza di motivazione sulla decisione relativa alla confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p. e che non è deducibile il difetto di motivazione del giudice circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ha inoltre rilevato che una motivazione, sia pure sintetica, era comunque presente e che la confisca era stata disposta perché obbligatoria per legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative
Per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla norma; resta escluso il motivo attinente al difetto di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato
La Corte richiama la norma come oggetto della doglianza, ma afferma che, nel patteggiamento, non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento, specie quando una motivazione sintetica sia comunque presente.
introdotto con legge n. 103/2007
La norma è considerata applicabile al caso concreto in ragione della sua entrata in vigore e della natura della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448-bis c.p.p., con esclusione delle censure relative al difetto di motivazione sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- Nel patteggiamento, il controllo del giudice sulla sussistenza di cause ostative al proscioglimento può essere assolto anche con motivazione sintetica, purché non emergano elementi che impongano una diversa conclusione.
- La confisca disposta perché obbligatoria per legge non necessita di autonoma deduzione difensiva specifica ai fini della legittimità del provvedimento, quando il ricorrente non articoli una doglianza pertinente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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