Cassazione Penale, Sentenza n. 25597/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 13/02/2019 al 29/04/2019 in quanto conseguente alla revoca, da parte della Procura generale, del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Centralmente si deduceva la violazione del principio di irretroattività e del divieto di analogia in malam partem in relazione alla novella di L. 9/1/2019 n.3 (modifica dell'art. 4-bis L. 354/1975) che aveva esteso i reati ostativi alle misure alternative; la difesa sosteneva che tale disciplina non poteva applicarsi retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore e che, dunque, l'ordine di carcerazione era errato. Si censurava inoltre il mancato adeguamento della Corte d'appello ai principi già affermati da questa Corte in una pronuncia rescindente e la illegittima equiparazione, operata dalla Corte territoriale, di ragioni proprie della giurisprudenza cautelare non estendibili al caso di specie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che non v'è dubbio sull'erroneità del provvedimento con cui la Procura generale revocò la sospensione dell'ordine di esecuzione e ripristinò l'ordine di carcerazione, in quanto la applicazione retroattiva della L. n.3/2019 contrasta con il principio di irretroattività in peius e con il divieto di analogia in malam partem riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale. La Corte ha censurato la Corte d'appello di Napoli per essersi discostata dai principi stabiliti nella precedente sentenza rescindente e per avere impropriamente richiamato massime relative a vicende cautelari non pertinenti. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello affinché decida conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
Norme richiamate
modifica dell'art. 4-bis L. 354/1975; citata nel testo
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della novella ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore configurerebbe una analogia in malam partem e una retroattività in peius non consentita; la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n.32/2020) ha confermato l'impossibilità di applicare la disciplina a fatti anteriori.
Art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
richiamato nel contesto della modifica operata dalla L. n.3/2019
La modifica introdotta è stata considerata ostativa alle misure alternative; tuttavia la sua applicazione retroattiva è stata esclusa per contrasto con principi costituzionali e di diritto penale.
richiamato nel procedimento (sospensione e revoca dell'ordine di esecuzione)
La Procura generale aveva revocato la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656; la Cassazione ha ritenuto tale revoca errata per avere applicato retroattivamente la normativa modificata.
citato nella censura difensiva e nel motivo di ricorso
Riferito ai profili di impugnazione e ai limiti del riconoscimento della riparazione in rapporto a mutamenti normativi o giurisprudenziali; la Corte ha distinto i casi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità dalla mera evoluzione interpretativa.
Art. 314, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato nella discussione sul raffronto con pronunce in materia cautelare
La disposizione limita il diritto alla riparazione per parte della custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione della norma incriminatrice; la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse applicabile automaticamente al caso di esecuzione penale influenzato da una norma sostanziale dichiarata incostituzionale nella parte interpretata retroattivamente.
richiamato nella valutazione dell'ammissibilità della istanza
La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 627, non fosse in discussione l'ammissibilità dell'istanza di riparazione e che il ricorso dovesse essere esaminato nei termini di merito.
Art. 25 Cost.
richiamato in relazione alla natura sostanziale delle misure alternative
La Corte ha sottolineato che l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare hanno natura sostanziale e costituzionale, connessa al principio di legalità e al divieto di analogia in malam partem, richiedendo quindi cautela nell'applicazione retroattiva delle norme che li incidono.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020
citata integralmente nell'argomentazione
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva, come interpretata, della L. n.3/2019 alle misure alternative e alla sospensione dell'ordine di esecuzione; conferma che la disciplina non poteva essere applicata ai casi anteriori.
Cassazione Sez.4, sentenza n. 17120 del 22/02/2024
richiamata come sentenza rescindente
In tale pronuncia la Corte aveva già annullato un precedente rigetto e affermato il diritto alla riparazione quando la detenzione discende da un errore dell'autorità nell'emissione dell'ordine di esecuzione non imputabile al detenuto.
Cassazione Sez.4, sentenza n. 24006 del 24/05/2023
richiamata dalla Corte territoriale e discussa nella decisione
Quella pronuncia attiene a vicende cautelari e a mutamenti interpretativi giurisprudenziali; la Corte di Cassazione qui ha ritenuto inapplicabile il principio ivi enunciato al caso di esecuzione penale e di applicazione di norma sostanziale ritenuta incostituzionale.
Massime di principio
- Se la privazione della libertà deriva da un ordine di esecuzione basato su una normativa la cui applicazione retroattiva è contraria a principi di diritto (irretroattività in peius, divieto di analogia in malam partem) e/o dichiarata incostituzionale, la detenzione può essere qualificata come ingiusta e dare diritto alla riparazione.
- La Corte d'appello, in sede di rinvio, è vincolata ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione nella sentenza rescindente; non è legittimo reiterare argomentazioni già censurate dalla Suprema Corte.
- Non sempre le pronunce che regolano l'ammissibilità della riparazione per custodia cautelare sono trasferibili automaticamente ai casi di esecuzione penale: va valutata la natura della modifica normativa (sostanziale vs. meramente interpretativa) e la presenza di una dichiarazione di incostituzionalità.
- Il principio tempus regit actum impone che la disciplina applicabile sia quella vigente al momento dell'atto, con le conseguenti limitazioni all'applicazione retroattiva di norme che restringono diritti o aggravano posizioni giuridiche.
- Il diritto alla riparazione richiede una valutazione ex ante degli elementi che erano a disposizione dell'autorità al momento in cui è stato emesso l'ordine; tuttavia, se l'ordine si fondava su una interpretazione retroattiva di una norma poi censurata, la ritenuta legittimità dell'ordine può essere esclusa.
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