Cassazione Penale, Sentenza n. 20265/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) per presunta erronea qualificazione giuridica del fatto: il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'aumento per la continuazione ritenendo che si fosse configurato un unico fatto di detenzione (cocaina e hashish occultati nell'abitazione) e che l'aumento fosse stato escluso dall'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione come due reati distinti uniti dalla continuazione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.32/2014 che ha fatto applicare il testo previgente dell'art.4‑bis DL 272/2005, per cui la detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse può costituire autonome ipotesi di reato. Ha inoltre osservato che eventuali errori nei calcoli della pena non sono sindacabili in cassazione quando la pena finale coincide con quella concordata dalle parti e non risulta illegale. Ha respinto altresì le doglianze fondate sull'art.129 c.p.p. come non ammissibili in sede di ricorso ex art.448, comma 2‑bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende (importo indicato nella sentenza definitiva: euro 3.000,00). La pena applicata in primo grado – anni 4 e mesi 3 di reclusione e euro 18.667,00 di multa – coincideva con quella pattuita.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di applicazione della pena mediante patteggiamento; contesto fattuale in cui è stata emessa la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. (legge 23 giugno 2017, n.103)
introduzione della limitazione dell'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi previste
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per specifiche censure (tra cui l'erronea qualificazione giuridica manifestamente evidente); limita quindi l'ambito di sindacato in Cassazione.
art. 4‑bis del D.L. n.272 del 2005 (richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014)
sentenza Corte Costituzionale n.32 del 25/02/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune parti
A seguito della pronuncia costituzionale si applica il testo previgente che rende autonome le ipotesi di detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse, permettendo la configurazione di reati distinti e, se del caso, l'aumento per continuazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione a possibili cause di proscioglimento; la Corte ha affermato che questioni relative alla verifica delle cause di proscioglimento ex art.129 non sono sindacabili con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento in base ai limiti dell'art.448, comma 2‑bis.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2‑bis: può essere censurata l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto ed evidente dal testo della sentenza.
- La presenza di sostanze appartenenti a tabelle diverse può integrare autonome ipotesi di reato; pertanto la detenzione simultanea di droghe di tabelle differenti può giustificare l'applicazione dell'aumento per continuazione.
- Errori nel calcolo della pena funzionali alla determinazione della pena concordata non sono sindacabili in Cassazione quando il risultato finale coincide con la pena pattuita e non risulta una pena illegale.
- Le doglianze sulla mancata verifica di cause estintive o di proscioglimento ex art.129 c.p.p. non sono generalmente ammissibili con il ricorso avverso sentenza di patteggiamento, per i limiti imposti dall'art.448, comma 2‑bis.
- Chi propone ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento deve dimostrare un errore di qualificazione giuridica chiaro e manifesto nella motivazione della sentenza, altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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