Cassazione Penale, Ordinanza n. 10687/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 8 luglio 2025 con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di applicazione della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che i reati giudicati nelle due sentenze dovessero essere considerati avvinti dal medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto in modo adeguato, evidenziando sia la mancanza di indici di omogeneità dei reati e di prossimità cronologica, sia il contenuto delle decisioni di merito, dalle quali emergeva che la detenzione di un'arma clandestina, oggetto di una delle condanne, era stata un episodio del tutto estemporaneo e scollegato dal precedente reato associativo in materia di stupefacenti. Il ricorso viene ritenuto generico, poiché si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi, senza confrontarsi con una motivazione non illogica né contraddittoria.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal tema dell'applicazione della continuazione in executivis; la Corte conferma che la verifica del medesimo disegno criminoso può essere negata dal giudice dell'esecuzione quando manchino elementi di omogeneità, prossimità cronologica e collegamento tra i fatti.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati presuppone elementi concreti di omogeneità dei fatti, prossimità cronologica e collegamento riconoscibile tra le condotte, tali da sorreggere la tesi del medesimo disegno criminoso.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è immune da censure di legittimità quando valorizzi in modo puntuale le risultanze delle sentenze irrevocabili e spieghi perché uno dei fatti appaia estemporaneo e scollegato dagli altri.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico argomentazioni già disattese dal giudice di merito o dell'esecuzione, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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