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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4840/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/09/2023 che, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Bari, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (salvo la posizione di altro imputato), rideterminato la pena e confermato il resto. Emilio Lorusso deduceva vizio di motivazione sulla sua responsabilità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) lamentando che la Corte non avesse chiarito gli accertamenti relativi alla posizione di Bermuca Betim, e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. per non aver motivato il rifiuto di assunzione di una prova decisiva (perizia grafologica sulle firme). Donata Tota deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Bermuca Betim per violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. (vizio di valutazione/ utilizzabilità) e carenza di motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso di Emilio Lorusso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del primo motivo (mancata contestazione puntuale della motivazione impugnata) e manifestamente infondato il secondo motivo: la Corte di cassazione ha ritenuto che la perizia grafologica fosse irrilevante alla luce delle intercettazioni e delle ammissioni rese dall'imputato sull'inesistenza dei rapporti di lavoro. Lorusso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Donata Tota è stato ritenuto parzialmente fondato: il primo motivo è stato considerato aspecifico (mancata indicazione dell'incidenza sull'eventuale prova di resistenza), mentre il secondo è stato accolto poiché la Corte territoriale non ha motivato la decisione sulla sospensione condizionale della pena; ciò ha reso necessario verificare la prescrizione del reato. Considerata la pena edittale (truffa aggravata fino a 5 anni) e i termini di prescrizione comprensivi delle interruzioni e dei periodi di sospensione per inagibilità del Tribunale e per l'emergenza Covid-19, è stata riconosciuta la maturazione della prescrizione. Perciò la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Tota perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo al vizio di motivazione; la Corte ha applicato la norma valutando che il motivo era aspecifico perché non aveva contrastato puntualmente la trama motivazionale della sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omissione di valutazione o mancata assunzione di una prova; la Corte ha osservato che il silenzio su una deduzione è irrilevante se la motivazione complessiva implicitamente la respinge

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione e alla presunta inutilizzabilità di dichiarazioni: la Corte distingue tra dedotta inutilizzabilità e necessità di mostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione della prova sulla cosiddetta "prova di resistenza"

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità di dichiarazioni rese in violazione di diritti procedurali; la ricorrente ha invocato la violazione ma la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico per mancata indicazione dell'effetto della esclusione sulla prova complessiva

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un vizio di motivazione bisogna confrontarsi in modo specifico e puntuale con la trama argomentativa della sentenza impugnata; la mera enunciazione del vizio è aspecifica e porta all'inammissibilità.
  • La richiesta di acquisizione o valutazione di una prova (es. perizia) può essere ritenuta irrilevante se la motivazione complessiva del giudice valorizza altri elementi decisivi (es. intercettazioni, ammissioni), e non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singola tesi difensiva.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni rese in violazione di norme procedurali), il ricorrente deve dimostrare l'incidenza che l'eliminazione di quella prova avrebbe sulla "prova di resistenza": se, tolta quella prova, le residue risultanze sono sufficienti, il motivo sarà inammissibile per aspecificità.
  • Se il giudice di merito omette di motivare la valutazione circa la concessione di benefici (ad es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare la decisione e la verifica può portare, se maturata, al riconoscimento della prescrizione; pertanto la motivazione su tali profili è obbligatoria.
  • Nel valutare la prescrizione occorre considerare la pena edittale, le interruzioni e i periodi di sospensione dei termini (es. inagibilità dell'ufficio giudiziario, emergenza sanitaria): tali fatti possono far maturare la prescrizione e comportare l'estinzione del reato anche in sede di cassazione.

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