Cassazione Penale, Sentenza n. 28533/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21/05/2024, con cui il ricorrente era stato condannato a 14 anni per l'omicidio di Giuseppe Dezio. La revisione era fondata su "nuove" dichiarazioni rese da Pepi Gaetano (padre) e dai fratelli Pepi Marco e Pepi Alessandro, originari coimputati poi assolti: la difesa sosteneva che tali dichiarazioni, rese nella qualità di testi dopo le assoluzioni, avrebbero scardinato l'impianto probatorio che aveva portato alla condanna e avrebbero dovuto portare all'assoluzione del ricorrente. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, lett. c) e 631 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le dichiarazioni indicate non avessero carattere di novità rilevante ai sensi dell'art. 630 c.p.p., essendo provenienti da fonti già note e già esaminate nel processo (sebbene in veste diversa) e in contrasto con precedenti sommarie dichiarazioni rese negli atti di dibattimento. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che esclude la qualifica di "prova nuova" per la mera ritrattazione o modifica di dichiarazioni rese da fonte già nota, salvo che non emergano elementi autonomi e corroboranti tali da superare il rigoroso vaglio di attendibilità richiesto. In conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'istituto della revisione e la nozione di "prova nuova"; la Corte ha interpretato che non si tratta di ogni nuova dichiarazione, ma di prove sopravvenute o non valutate nel giudizio precedente, escludendo in linea generale la mera ritrattazione come prova nuova salvo comprovati elementi di attendibilita e novita oggettiva
Norma procedurale collegata all'istanza di revisione; citata nella censura del ricorrente in ordine a violazione di legge e vizio di motivazione
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Giusprudenza richiamata per l'interpretazione estensiva della nozione di prova nuova, comprensiva di noviter producta e noviter cognita, ma comunque sottoposta a rigorosa verifica di rilevanza ai fini della revisione
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014
Richiama il principio che la novita della prova può essere valorizzata anche se la mancata acquisizione è dovuta a comportamento processuale del condannato; resta necessario che la prova sia effettivamente nuova e idonea
Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020
Affermato che la ritrattazione del teste non costituisce di per se prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; occorrono elementi specifici che ne corroborino l'attendibilità
Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019 e Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009
Richiamate in merito all'obbligo di confrontare le nuove prove con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione per valutare l'effettiva attitudine a determinare l'assoluzione
Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998
Citate per il principio per cui la semplice modifica o ritrattazione di dichiarazioni originarie non integra automaticamente la 'nuova prova' richiesta per la revisione
Massime di principio
- La revisione e' un mezzo straordinario: non e' consentito rimettere in discussione il giudicato con qualsiasi elemento non valutato se la nuova prova non e' veramente nuova o non e' idonea a determinare l'assoluzione
- La nozione di "prova nuova" comprende sia prove sopravvenute sia prove noviter producta o noviter cognita, ma non la semplice ritrattazione della stessa fonte senza elementi corroboranti
- Dichiarazioni rese da soggetti gia noti e precedentemente esaminati, anche se rese in diversa veste (es. da imputato a testimone), richiedono attenzione: se il contenuto non e' sostanzialmente nuovo o e' in contrasto con dichiarazioni pregresse, difficilmente saranno considerate idonee alla revisione
- Il giudice della revisione deve comparare le nuove emergenze probatorie con l'insieme delle prove gia' raccolte per valutare la loro reale attitudine a far cadere la condanna
- Le ritrattazioni devono essere sottoposte a rigorosa verifica di attendibilita e, se provenienti da congiunti o parti con interesse, richiedono elementi di corroborazione indipendenti
- In pratica, chi propone revisione dovrebbe documentare la novita oggettiva della prova (nuove fonti, elementi materiali o testimonianze indipendenti e non semplici modifiche di dichiarazioni precedenti) e la loro potenziale efficacia nel determinare l'assoluzione
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