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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00362/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 febbraio 2025, limitatamente al capo relativo al reato di ricettazione, censurando il corretto calcolo del termine di prescrizione. La doglianza ruotava intorno all'assunto che la recidiva reiterata non potesse incidere sul computo del termine prescrizionale massimo, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il dato normativo e con il principio del ne bis in idem sostanziale; il ricorso contestava quindi l'applicazione delle regole di calcolo della prescrizione in presenza di recidiva reiterata e di atti interruttivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha affermato che la recidiva reiterata, essendo circostanza ad effetto speciale, incide sia sul termine minimo di prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p., sia, quando vi siano atti interruttivi, sul termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p., senza violare il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, comma secondo, cod. pen.

    La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione del reato.

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    La disciplina della prescrizione come sopra ricostruita non integra violazione del divieto di doppio giudizio o doppia punizione per il medesimo fatto.

  • ne bis in idem sostanziale

    La duplice rilevanza della recidiva nel calcolo della prescrizione non viola il principio del ne bis in idem sostanziale.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, quando integri una circostanza ad effetto speciale, deve essere considerata nel computo del termine di prescrizione sia nella fase del termine base sia, in presenza di atti interruttivi, nella determinazione del termine massimo.
  • La disciplina del calcolo della prescrizione non determina una duplicazione sanzionatoria vietata: l'incidenza della stessa circostanza sul termine minimo e su quello massimo non viola il ne bis in idem sostanziale.
  • In sede di legittimità, un ricorso che si ponga in evidente contrasto con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale consolidato è dichiarato inammissibile.
  • Le censure sulla prescrizione fondate sull'asserita incompatibilità con il sistema convenzionale devono confrontarsi con il perimetro dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, nel quale non rientra l'istituto della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoNe bis in idem

Testo integrale

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