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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02051/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio davanti al G.u.p. di Verona era stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, per un delitto di rapina aggravata. L’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’eventuale proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in tema di patteggiamento, l’impugnazione contro la sentenza applicativa della pena è ammessa nei limiti tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 103/2017; non rientra tra tali ipotesi la censura relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della verifica officiosa delle cause di proscioglimento, ma la sua mancata considerazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che limita l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena ai soli casi tassativamente previsti; non consente di censurare la mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Fonte dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., richiamata per giustificare il regime limitato di impugnazione del patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentita una contestazione generalizzata della motivazione.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi di ricorso tassativamente consentiti.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento, l’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall’art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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