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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11837/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 per l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, emesso nei confronti di un bookmaker estero ritenuto coobbligato solidale con il titolare di un centro trasmissione dati che raccoglieva scommesse per suo conto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 avesse fatto venir meno il presupposto impositivo nei confronti dei CTD operanti per conto terzi e, conseguentemente, anche la solidarietà del bookmaker per annualità anteriori al 2011. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che tale pronuncia non aveva escluso l’assoggettamento all’imposta dei bookmakers per gli anni precedenti al 2011. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale interno ed eurounitario nel senso che l’imposta colpisce anche l’attività di gestione delle scommesse svolta dal bookmaker estero e che il CTD/ricevitore e il bookmaker sono coobbligati in via paritetica, non in una solidarietà dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice d’appello per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’affermazione che, per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretata e la sentenza della Corte costituzionale non escludono la debenza dell’imposta da parte dei bookmakers, anche esteri e privi di concessione, né la configurabilità della loro responsabilità solidale con i soggetti che raccolgono le scommesse per loro conto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La disposizione, letta con la normativa interpretativa successiva, è idonea a ricomprendere tra i soggetti passivi dell’imposta unica anche gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano per il tramite di ricevitorie o CTD, inclusi i bookmakers esteri.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    Ha natura interpretativa e chiarisce che l’imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, includendo nella nozione di gestione anche l’attività svolta per conto di terzi.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    Concorre, insieme all’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, a confermare il quadro normativo applicabile alle annualità antecedenti al 2011, con assoggettamento a imposta dei bookmakers, con o senza concessione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla non irragionevolezza dell’equiparazione tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio ai fini tributari.

  • art. 53 Cost.

    Evocato in relazione alla capacità contributiva e alla possibilità di traslazione del tributo tramite la pattuizione delle commissioni.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina interpretativa introdotta dal legislatore si applica anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore, quando essa abbia natura chiarificatrice della norma originaria.
  • Per le annualità anteriori al 2011, l’assoggettamento a imposta non riguarda soltanto le ricevitorie o i CTD che raccolgono materialmente le scommesse, ma anche i bookmakers per conto dei quali l’attività è svolta, con conseguente coobbligazione paritetica.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una parte della disciplina tributaria non comporta automaticamente l’esclusione del prelievo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, se la Corte costituzionale ha limitato l’intervento a uno specifico profilo applicativo.
  • Nel settore dei giochi d’azzardo gli Stati membri possono prevedere restrizioni e regimi fiscali differenziati per ragioni imperative di interesse generale, purché rispettino il principio di proporzionalità e non introducano discriminazioni irragionevoli tra operatori nazionali ed esteri.
  • La solidarietà tra bookmaker e ricevitore/CTD, in ambito tributario, è di regola una solidarietà paritetica fondata sulla comune riferibilità del fatto imponibile, non una solidarietà dipendente derivante da un rapporto esterno al fisco.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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