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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47385/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere adottata su mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge per motivazione apparente: la Corte territoriale avrebbe giustificato la custodia solo richiamando la gravità del reato e l'assenza di relazioni stabili, senza indicare elementi concreti e specifici sul rischio reale di fuga e senza confrontarsi con la documentazione difensiva comprovante domicilio e radicamento del ricorrente in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno affermato che, in materia di misure cautelari nell'ambito dell'estradizione passive, il pericolo di fuga deve essere motivato con elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino; non è sufficiente richiamare la gravità del reato o la possibile severità di pena. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta apparente per mancato confronto con le prove documentali sulla disponibilità del domicilio e sul radicamento del ricorrente in Italia. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti relativi agli artt. 94, comma 1-ter, e 203 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 718 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso in Cassazione alle violazioni di legge, includendo la motivazione mancante o apparente; usato per valutare la censura della motivazione della Corte d'appello.

  • art. 714, comma secondo, cod. proc. pen.

    Stabilisce la compatibilità e l'applicazione, nei limiti, delle disposizioni sulle misure cautelari (artt. 274 e 275) anche in procedure di estradizione passiva; impone la valutazione concreta del pericolo di fuga.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di fuga applicabile, nei limiti, al procedimento di estradizione; richiede che la misura sia motivata su elementi concreti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede le modalità e i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; impone la valutazione della personalità dell'imputato e delle circostanze concrete, richiamata dalla Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti procedurali della cancelleria dopo la decisione, richiamato dalla sentenza per le formalità successive all'annullamento con rinvio.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di coordinamento procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla pronuncia della Cassazione.

Massime di principio

  • In procedimenti di estradizione, la sussistenza del pericolo di fuga per giustificare misure detentive deve basarsi su elementi specifici, concreti e sintomatici; la sola gravità del reato o l'entità della pena prospettata non sono sufficienti.
  • Il giudice deve valutare la personalità e il radicamento sul territorio dell'estradando: elementi come domicilio stabile, legami familiari e integrazione sociale vanno esaminati e motivatamente valorizzati.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve confrontarsi espressamente con la documentazione difensiva; l'omesso contrasto o la valutazione sommaria può determinare l'annullamento per motivazione apparente.
  • Le disposizioni sulle misure cautelari ordinarie (artt. 274-275 c.p.p.) si applicano, nei limiti della compatibilità, anche alle misure adottate in sede di estradizione (ai sensi dell'art. 714 c.p.p.), imponendo la valutazione concreta del pericolo di fuga.
  • In caso di motivazione insufficiente la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo giudizio, lasciando alla Corte territoriale il compito di motivare nuovamente valutando tutti gli elementi probatori prodotti.

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