Cassazione Penale, Ordinanza n. 29267/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa nel corso del giudizio. Con memoria successiva ha reiterato le censure, sostenendo che, anche alla luce di nuovi sviluppi investigativi, vi sarebbe una connessione teleologica tra i reati di questo procedimento e un altro procedimento più grave pendente davanti al Tribunale di Cassino. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto fuori dai casi in cui è ammesso, poiché l'ordinanza sulla competenza non era autonomamente impugnabile e non ricorreva un atto abnorme.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., le ordinanze diverse da quelle emesse in materia di libertà personale non sono autonomamente impugnabili e devono essere contestate unitamente alla sentenza. Ha escluso anche la natura abnorme del provvedimento, osservando che la decisione sulla propria competenza rientra nelle funzioni del giudice e che l'ordinanza non aveva determinato alcuna stasi del procedimento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le ordinanze diverse da quelle emesse in materia di libertà personale non sono autonomamente impugnabili, ma devono essere impugnate insieme alla sentenza.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il giudice respinge un'eccezione di incompetenza territoriale non è, di regola, autonomamente ricorribile per cassazione, salvo che la legge preveda un diverso regime impugnatorio.
- La dedotta incompetenza territoriale non integra di per sé un'ipotesi di atto abnorme, poiché la decisione sulla competenza rientra nei poteri del giudice e non determina automaticamente una stasi del procedimento.
- Il difetto di motivazione del provvedimento che rigetti l'eccezione di incompetenza territoriale non trasforma il provvedimento in abnorme, restando la censura veicolabile con l'impugnazione differita unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
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