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Ordinanza

Ordinanza n. 1137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00406/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 406/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dell’ordinanza appellata né il contenuto del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. Nel giudizio cautelare, il Comune ha rappresentato possibili pregiudizi alla salute derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare; la società ne ha chiesto la riforma.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti: da un lato, l’interesse della società all’esecuzione del provvedimento impugnato; dall’altro, il possibile pregiudizio alla salute rappresentato dal Comune. Ha inoltre rilevato che l’udienza di merito davanti al TAR era già fissata per il 24 giugno 2026, circostanza che ha inciso sulla valutazione cautelare. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice deve bilanciare concretamente gli interessi contrapposti, attribuendo rilievo anche ai possibili pregiudizi alla salute prospettati dall’amministrazione nell’esecuzione del provvedimento impugnato.
  • La già ravvicinata fissazione dell’udienza di merito può concorrere, insieme al bilanciamento degli interessi, a escludere l’accoglimento dell’appello cautelare e giustificare la conferma della misura cautelare disposta dal TAR.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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