Cassazione Penale, Sentenza n. 15706/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva istanza di ricusazione nei confronti dei giudici Brigida Cavasino e Gilda Romano, chiedendo l'estensione di una precedente decisione di ricusazione adottata rispetto ad Antonio Accorinti (indicato come capo dell'omonima cosca nel procedimento 'Nemea'). La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardività e ritenuto che l'accoglimento della ricusazione nei confronti di Accorinti fosse fondato su elementi soggettivi che non potevano automaticamente estendersi ad altri imputati. Il ricorrente deduceva che la questione non era meramente soggettiva perché si procedeva per associazione a delinquere a concorso necessario (e quindi la valutazione sulla partecipazione di Accorinti avrebbe implicato una valutazione sulla sussistenza del consorzio), e contestava la valutazione sulla tardività sostenendo di essere venuto a conoscenza della causa d'incompatibilità solo il 2 settembre 2022, quando il collegio aveva separato la posizione di Accorinti accogliendo l'istanza di ricusazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha statuìto che non è provata l'estendibilità alle posizioni di altri imputati (in particolare Mario De Rito) delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della ricusazione in relazione ad Antonio Accorinti, atteso che nel processo 'Nemea' non erano emerse valutazioni di merito sulla responsabilità penale di De Rito idonee a determinare una causa di ricusazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le pronunce della Corte costituzionale secondo cui la decisione precedente è pregiudicante solo quando abbia effettivamente valutato la posizione dello stesso imputato o quando la struttura della associazione (es.: solo tre partecipi) renda decisivo il giudizio su uno di essi. Essendo l'istanza infondata, la Corte ha ritenuto assorbita la questione della tardività e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1996
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte che non escludeva la partecipazione al giudizio del giudice che avesse già valutato la responsabilità penale dello stesso imputato; dunque il giudice che abbia già valutato la posizione di quello stesso imputato non dovrebbe partecipare al successivo giudizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2000
nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto
Ha affermato che il giudice può essere ricusato anche se in altro procedimento ha già espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e medesimo soggetto, a prescindere dalla legittimità di tale valutazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
la decisione ipoteticamente pregiudicante incide sulla sussistenza del reato a concorso necessario solo quando il giudizio coinvolge un numero di partecipi decisivo per la sussistenza del reato
Nel caso di associazioni con pochi partecipi (es. tre), la valutazione su uno può essere decisiva e quindi pregiudicante; per associazioni ampie, come quelle mafiose, occorre valutare concretamente se la precedente decisione contenga specifiche valutazioni sulla responsabilità dei coimputati.
Cassazione, Sez. 6 n. 39367 del 15/06/2017 (Suarino) e Sez. 5 n. 6797 del 16/01/2015 (Sarli)
Giurisprudenza di merito che conferma l'indirizzo secondo cui non sussiste causa di ricusazione per il giudice che abbia pronunciato sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e successivamente concorra a pronunciare sentenza nei confronti di altro concorrente se la responsabilità di quest'ultimo non è stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.
Dispone che la parte privata che propone ricorso rigettato deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicato dalla Corte nel presente caso per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- L'estensione delle ragioni di una ricusazione decisa in relazione a un altro imputato è possibile solo se la precedente decisione ha valutato specificamente la responsabilità penale dello stesso soggetto che chiede la ricusazione; l'assenza di tale valutazione rende infondata la richiesta di estensione.
- Nelle associazioni a delinquere con molti partecipanti (es. strutture mafiose) la decisione su un singolo partecipante non è di regola pregiudicante per gli altri; occorre una valutazione 'in concreto' della presenza di affermazioni di merito riferite agli altri imputati.
- Nei casi di associazioni composte da pochissimi partecipanti (ad es. tre), la decisione su uno può essere determinante per la sussistenza del reato e quindi pregiudicante per gli altri.
- La tempestività dell'istanza di ricusazione va valutata in relazione al momento in cui la parte ha avuto conoscenza della causa d'incompatibilità; tuttavia, se l'istanza risulta infondata sul merito, il profilo della tardività può risultare assorbito.
- Chi intende proporre ricusazione per precedenti pronunce deve indicare e dimostrare elementi concreti e specifici tratti dalla decisione anteriore che possano aver inciso sulla valutazione della responsabilità del ricorrente; la mera coincidenza di giudici o l'esistenza di una pronuncia su altri coimputati non è sufficiente.
- In caso di rigetto del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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