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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Invio del questionario - Mancato riscontro - Emissione dell'avviso di accertamento - Violazione del diritto al contraddittorio - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficio aveva inviato un questionario al legale rappresentante della società per acquisire documentazione e chiarimenti ai fini dell'accertamento. La società non ha fornito riscontro al questionario. Successivamente l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento. La società ha impugnato l'atto deducendo la violazione del diritto al contraddittorio preventivo (mancata effettiva possibilità di difesa prima dell'emissione dell'avviso).

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'invio del questionario al rappresentante legale costituisce un'adeguata iniziativa istruttoria dell'ufficio volta ad offrire l'opportunità di fornire documenti e chiarimenti; la mancata risposta del contribuente non impedisce all'ufficio di procedere e non configura di per sé violazione del diritto al contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Il ricorso è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato confermato valido.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo) - principio del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il principio del contraddittorio richiede che l'amministrazione dia effettiva opportunità di partecipazione; l'invio del questionario è considerato un'adeguata comunicazione istruttoria e la mancata risposta non attesta automaticamente l'assenza di opportunità di difesa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Lo Statuto tutela i diritti dei contribuenti e promuove il contraddittorio, ma non impedisce all'amministrazione di emettere avvisi di accertamento se il contribuente, regolarmente informato tramite questionario, non risponde e non fornisce elementi che modifichino la ricostruzione dell'ufficio.

Massime di principio

  • L'invio di un questionario da parte dell'ufficio costituisce un atto istruttorio volto a garantire il contraddittorio; non rispondere non annulla la possibilità per l'ufficio di procedere con l'accertamento.
  • La violazione del diritto al contraddittorio sussiste se il contribuente non è stato effettivamente informato o non gli è stata data alcuna possibilità concreta di rispondere; la mera mancata risposta non è sufficiente a dimostrare la violazione.
  • Per ridurre il rischio di soccombenza, il contribuente dovrebbe sempre rispondere al questionario o, se impossibilitato, documentare il motivo dell'inadempimento (es. comunicazioni inviate, problemi di ricezione) e chiedere chiarimenti o proroghe.
  • Se l'ufficio non dimostra di aver inviato correttamente il questionario o di avere adottato modalità idonee per consentire il contraddittorio, la situazione può essere valutata diversamente dal giudice.
  • In pratica, la prova dell'effettiva offerta di contraddittorio (data e modalità di invio, destinatario corretto, contenuto chiaro) è determinante per la legittimità dell'avviso di accertamento.

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