Sentenza del 24/03/2021 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Beneficio accisa sui combustibili per la forza motrice - Sperimentazione in contraddittorio - Manifestazione di volontà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La P. L. srl aveva richiesto il rimborso dell'accisa sui combustibili utilizzati per la produzione di forza motrice con macchinario marca CATERPILLAR tipo D10N. L'Agenzia revocò il beneficio perché le tabelle/curve di consumo erano state fornite da un tecnico di parte e non dal costruttore, ritenendo impossibile determinare i consumi specifici minimi e massimi secondo la prassi amministrativa. La ricorrente contestò la revoca denunciando carenze istruttorie, difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione e l'erronea valutazione del contenuto della propria comunicazione del 20.07.2017, con la quale si era resa disponibile ad effettuare rilevazioni in mancanza dei dati del costruttore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha accolto l'appello della P. L. srl. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata sottoscrizione, dato che l'Agenzia ha dimostrato la delega e la legittimità del funzionario firmatario. Ha invece accolto il motivo principale: l'atto di revoca è illegittimo per travisamento dei fatti e carenza motivazionale perché l'Amministrazione ha frainteso la Comunicazione del 20.07.2017. Secondo il Collegio, la comunicazione esprimeva la disponibilità della società a procedere, in mancanza dei dati del costruttore, a una rilevazione sul campo mediante tecnico e in contraddittorio con i tecnici dell'Ufficio (marce controllate, misurazioni con lettore foto-ottico LAT) come previsto dalla prassi (circolari 5/d e 25/d). Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo per l'Amministrazione di procedere, entro i limiti del possibile e in cooperazione tra le parti, all'accertamento in contraddittorio dei dati tecnici necessari per valutare il rimborso. Spese compensate.
Norme richiamate
Circolare 5/D del 12/03/2010
Stabilisce le modalità di quantificazione del beneficio per tipologia di macchina, prevedendo che quando le curve di consumo del costruttore non siano disponibili si possano eseguire marce controllate in contraddittorio con l'Ufficio per determinare i parametri di consumo.
Circolare 25/D dell'11/08/2011
Prevede che l'operatore possa decidere una determinazione autonoma dei parametri in assenza dei dati del costruttore oppure procedere a sperimentazione in sito con marce controllate in contraddittorio con l'Ufficio delle Dogane.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42 (richiamato dalla giurisprudenza)
La delega di firma deve indicare il nominativo del delegato; la sua mancanza può determinare la nullità dell'atto. Nel caso in esame però l'Agenzia ha dimostrato documentalmente la delega nominativa al funzionario sottoscrittore, rendendo legittimo l'atto.
Art. 1362 e ss. c.c. (principi interpretativi contrattuali richiamati)
Applicati come criteri ermeneutici per ricostruire la reale manifestazione di volontà della società nella comunicazione del 20/07/2017: la dichiarazione va interpretata nel senso della disponibilità al contraddittorio e alla rilevazione in sito.
Giurisprudenza: Cass. civ., sez. trib., 09/11/2015, n. 22803
Sottolinea che la delega deve nominare il delegato per consentire la verifica dei poteri e giustificare la validità formale degli atti tributari; nel caso di specie la condizione è stata soddisfatta dall'Agenzia.
Giurisprudenza: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08/11/2013, n. 9528
Richiamata per il principio che l'annullamento per vizi sostanziali vincola l'Amministrazione nell'ulteriore procedimento e che, in caso di annullamento per difetto di motivazione, l'Amministrazione può esercitare poteri di riesame ma deve rispettare le statuizioni del giudice; qui l'AT deve eseguire l'accertamento in contraddittorio come disposto.
Massime di principio
- La procedura amministrativa per il riconoscimento del rimborso accisa non si esaurisce nell'esame di documentazione fornita dal costruttore: sono legittime sia determinazioni sperimentali in sito in contraddittorio sia valutazioni autonome dell'operatore quando la curva del costruttore manca.
- La volontà comunicata dal contribuente deve essere interpretata secondo i criteri civili di interpretazione (art. 1362 e ss. c.c.): una dichiarazione di disponibilità a rilevazioni sul campo va letta come offerta di contraddittorio e collaborazione, non come pretesa di valutazione unilaterale.
- Se l'Amministrazione revoca un beneficio basandosi su un'errata interpretazione della manifestazione di volontà del contribuente o travisamento dei fatti, l'atto può essere annullato per eccesso di potere e travisamento.
- La mancanza di una delega nominativa nel potere di firma può compromettere la validità formale dell'atto; tuttavia se l'Amministrazione dimostra la delega nominativa il relativo vizio non sussiste.
- A seguito di annullamento per vizi sostanziali il soggetto pubblico, nel riesame, è vincolato dalle statuizioni del giudice e deve adottare le misure conseguenti (qui: eseguire l'accertamento tecnico in contraddittorio).
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