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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 1644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Domanda di rimborso e termine decadenziale - Procedimento amministrativo e ricorso giurisdizionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso di IVA versata indebitamente e contestazione del termine entro il quale può essere proposta la domanda di rimborso. La questione era se alla domanda di rimborso dovesse applicarsi il termine decadenziale biennale previsto dall'art.21 del d.lgs. n.546/1992 (collegato all'esercizio del procedimento amministrativo propedeutico al ricorso giurisdizionale) ovvero il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dagli artt.2033 e 2946 c.c. per l'indebito oggettivo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'art.21 del d.lgs. 546/92 non si limita a disciplinare il profilo processuale, ma disciplina anche il procedimento amministrativo propedeutico al ricorso per rimborso. Ne consegue che la domanda di rimborso deve essere presentata in sede amministrativa entro il termine decadenziale di due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Non trova quindi applicazione il termine decennale di prescrizione civile per l'indebito oggettivo. Per effetto di ciò, la parte che non ha esercitato il diritto in sede amministrativa entro i due anni decade dal diritto alla restituzione e il ricorso risulta inammissibile o destinato al rigetto. La pronuncia conferma l'orientamento giurisprudenziale già espresso in sentenze richiamate (Cass. nn.9818/2012, 526/2007, 1577/2014).

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art. 21

    Stabilisce il termine decadenziale e il ruolo propedeutico della procedura amministrativa: la domanda di rimborso dell'imposta deve essere presentata in sede amministrativa e, se non proposta entro il termine biennale, il contribuente decade dal diritto alla restituzione.

  • d.lgs. 546/1992 art. 2

    Richiamato come riferimento normativo generale sul contenuto e ambito di applicazione del decreto; contribuisce a inquadrare l'articolazione del rimedio amministrativo e giurisdizionale.

  • Codice Civile art. 2033

    Norma sull'indebito oggettivo (richiesta di restituzione). La Corte ha stabilito che questa disposizione di diritto civile non è applicabile per derogare al termine decadenziale speciale previsto dal d.lgs. 546/92.

  • Codice Civile art. 2946

    Prevede il termine di prescrizione ordinario decennale. La Corte ha escluso l'applicazione di tale termine ordinario alla domanda di rimborso IVA, quando il legislatore speciale impone un termine decadenziale amministrativo più breve.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso IVA deve essere presentata in via amministrativa entro il termine decadenziale di 2 anni dal pagamento o, se successivo, dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; il mancato esercizio entro tale termine determina decadenza.
  • Il termine biennale di cui all'art.21 d.lgs.546/92 è decadenziale e non è assimilabile alla prescrizione civile: non può essere rinnovato, sospeso o interrotto nei modi previsti per la prescrizione ordinaria.
  • Non è possibile invocare il termine decennale di prescrizione degli artt.2033 e 2946 c.c. per aggirare il termine speciale previsto per il rimborso tributario: la norma speciale (procedimentale) prevale.
  • L'art.21 d.lgs.546/92 disciplina sia il profilo procedurale (azione giurisdizionale) sia il procedimento amministrativo propedeutico: pertanto il diritto alla restituzione è collegato all'effettiva presentazione della domanda amministrativa.
  • In caso di potenziali rimborsi IVA, il contribuente deve tempestivamente: verificare il momento dal quale decorre il termine (data di pagamento o giorno in cui è emerso il presupposto), conservare le prove di pagamento e presentare la domanda amministrativa entro i due anni.
  • Se la domanda amministrativa è proposta nei termini ma l'amministrazione non decide, il contribuente potrà adire il giudice nei termini e modi previsti; viceversa, senza domanda amministrativa tempestiva il ricorso giurisdizionale sarà in pratica precluso.
  • Eventuali eccezioni possono derivare da norme speciali che prevedano termini differenti o da fatti che impediscano l'esercizio del diritto entro il termine (es. incertezza normativa, impedimenti oggettivi da dimostrare), ma l'onere probatorio sull'esistenza di tali eccezioni grava sul contribuente.
  • Prassi consigliata: prima di agire giudizialmente, presentare sempre tempestiva richiesta amministrativa di rimborso e, se necessario, chiedere tempestivamente accesso agli atti e consulenza per calcolare correttamente il termine di decadenza.

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