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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 1642 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Calcolo degli interessi di mora - Motivazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che la cartella di pagamento deve indicare in modo chiaro e comprensibile il metodo di calcolo degli interessi per omesso o ritardato versamento; non essendovi tale motivazione/intellegibilità, la cartella è risultata viziata. Conseguentemente il motivo è accolto (la cartella è annullata o comunque illegittima nella parte relativa agli interessi fino a nuova comunicazione che espliciti il calcolo).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando che la stessa non indicava in modo intellegibile il metodo di calcolo degli interessi di mora addebitati, impedendo la verifica della correttezza del conteggio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 20

    L'art. 20 è richiamato come norma che disciplina la cartella di pagamento; la giurisprudenza interpreta che la cartella deve contenere indicazioni sufficienti a permettere al contribuente di verificare il calcolo degli importi richiesti, compresi gli interessi di mora.

  • Cass. 10481/18

    Precedente che conferma l'obbligo di indicare in modo intellegibile il metodo di calcolo degli interessi nella cartella di pagamento.

  • Cass. 15554/17

    Conferma la necessità che la motivazione e le modalità di calcolo siano esplicite per consentire la verifica da parte del contribuente.

  • Cass. 8651/09

    Giurisprudenza consolidata che richiede chiarezza nella determinazione degli interessi nella cartella per essere opponibile al contribuente.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento deve riportare dati e modalità di calcolo (periodi considerati, tasso applicato, base di calcolo, eventuali arrotondamenti) tali da consentire al contribuente di verificare gli interessi indicati.
  • Se la cartella non esplicita il metodo di calcolo degli interessi, il contribuente può impugnarla con buone probabilità di successo e ottenere l'annullamento o la riforma della stessa nella parte relativa agli interessi.
  • L'onere di precisione e trasparenza nel conteggio degli interessi grava sull'ente impositore/ente riscossore; la semplice indicazione numerica dell'importo non è sufficiente senza la descrizione del calcolo.
  • In sede di difesa il contribuente dovrebbe richiedere il dettaglio del calcolo (richiesta documentale o motivazione integrativa) e, in assenza, presentare ricorso chiedendo l'annullamento della cartella per mancata motivazione/intellegibilità.
  • In caso di errore nella determinazione degli interessi, l'ente riscossore può ricalcolare e notificare una nuova cartella corretta; fino ad allora l'addebito non è pienamente opponibile.

Testo integrale

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