Sentenza del 24/03/2021 n. 406 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di rideterminazione dei maggiori ricavi per l'anno 2013 ai fini IVA e IRAP relativi al periodo d'imposta 2005, per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduce decadenza dell'accertamento, carenza di motivazione per mancata allegazione di documenti (P.V.C.), e censura l'irretroattività dell'art.37 d.l. 223/2006; inoltre paventa omissione di esame di specifiche doglianze e fa riferimento a una querela di falso in scrittura privata.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi relativi alla decadenza e all'archiviazione penale, confermando l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto dal dl 223/2006. Ha escluso l'illegittima retroattività dell'art.37, ritenendo applicabile la norma al periodo d'imposta ancora soggetto a termini di accertamento alla data di entrata in vigore. Ha ritenuto non rilevante la mancata allegazione degli atti al pvc perché non è stato dimostrato come ciò abbia inciso sulla motivazione dell'atto impositivo. Le doglianze generiche comprovate in appello sono state dichiarate inammissibili ex art.53 d.lgs.546/92; la querela di falso non ha valore probatorio sui fatti dedotti. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
decreto-legge 223/2006 articolo 37
Il raddoppio dei termini di accertamento si applica per il fatto dell'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari e trova applicazione anche se il periodo d'imposta è anteriore all'entrata in vigore, purché i termini di accertamento fossero ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
articolo 2 c.p.
Richiamato per il principio di divieto di retroattività della norma penale; il giudice osserva che la norma sul raddoppio dei termini non è normativa penale né afflittiva, quindi il divieto non è applicabile.
DPR 600/1973 articolo 42 comma 2
La mancata allegazione del P.V.C. all'atto impositivo non invalida automaticamente la motivazione dell'accertamento; è necessario dimostrare che l'omissione abbia effettivamente compromesso la motivazione.
D.lgs. 546/1992 articolo 53
Le doglianze generiche senza motivazione specifica in sede di impugnazione sono inammissibili.
Corte Costituzionale n.247/2011
Conferma che il raddoppio dei termini non ha natura penale o afflittiva ma è strumentale/procedimentale e può trovare applicazione anche in relazione a periodi precedenti se i termini erano pendenti.
Cassazione civile, ord. 13487/2019
Sottolinea l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale: l'archiviazione penale non incide sui termini e sulla validità dell'accertamento tributario.
Cassazione civile 16728/2016
Conferma l'applicabilità del raddoppio dei termini anche se la comunicazione della notizia di reato sia avvenuta oltre i termini ordinari di decadenza.
Cassazione civile, ord. 1133/2020
Il contenuto motivazionale dell'atto impositivo deve indicare oggetto, contenuto e destinatari: l'assenza di allegati non determina invalidità se non è dimostrato l'alterarsi della motivazione.
Massime di principio
- Il procedimento tributario è autonomo rispetto a quello penale: l'archiviazione penale non estingue né impedisce gli accertamenti tributari.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal d.l. 223/2006 si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari e può operare anche su periodi anteriori se i termini di accertamento erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
- La contestazione della carenza di motivazione per mancata allegazione di documenti richiede la dimostrazione che l'omissione abbia effettivamente pregiudicato la comprensibilità e la validità dell'atto; l'assenza di allegati di per sé non è sufficiente.
- Le doglianze generiche, prive di specifici e contestuali motivi di impugnazione, possono essere dichiarate inammissibili in sede di appello.
- La querela di falso in sé non costituisce prova definitiva dei fatti allegati; è necessario produrre elementi probatori idonei.
- Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese e delle somme liquidate dal giudice.
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