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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 406 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di rideterminazione dei maggiori ricavi per l'anno 2013 ai fini IVA e IRAP relativi al periodo d'imposta 2005, per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduce decadenza dell'accertamento, carenza di motivazione per mancata allegazione di documenti (P.V.C.), e censura l'irretroattività dell'art.37 d.l. 223/2006; inoltre paventa omissione di esame di specifiche doglianze e fa riferimento a una querela di falso in scrittura privata.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi relativi alla decadenza e all'archiviazione penale, confermando l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto dal dl 223/2006. Ha escluso l'illegittima retroattività dell'art.37, ritenendo applicabile la norma al periodo d'imposta ancora soggetto a termini di accertamento alla data di entrata in vigore. Ha ritenuto non rilevante la mancata allegazione degli atti al pvc perché non è stato dimostrato come ciò abbia inciso sulla motivazione dell'atto impositivo. Le doglianze generiche comprovate in appello sono state dichiarate inammissibili ex art.53 d.lgs.546/92; la querela di falso non ha valore probatorio sui fatti dedotti. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • decreto-legge 223/2006 articolo 37

    Il raddoppio dei termini di accertamento si applica per il fatto dell'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari e trova applicazione anche se il periodo d'imposta è anteriore all'entrata in vigore, purché i termini di accertamento fossero ancora pendenti alla data di entrata in vigore.

  • articolo 2 c.p.

    Richiamato per il principio di divieto di retroattività della norma penale; il giudice osserva che la norma sul raddoppio dei termini non è normativa penale né afflittiva, quindi il divieto non è applicabile.

  • DPR 600/1973 articolo 42 comma 2

    La mancata allegazione del P.V.C. all'atto impositivo non invalida automaticamente la motivazione dell'accertamento; è necessario dimostrare che l'omissione abbia effettivamente compromesso la motivazione.

  • D.lgs. 546/1992 articolo 53

    Le doglianze generiche senza motivazione specifica in sede di impugnazione sono inammissibili.

  • Corte Costituzionale n.247/2011

    Conferma che il raddoppio dei termini non ha natura penale o afflittiva ma è strumentale/procedimentale e può trovare applicazione anche in relazione a periodi precedenti se i termini erano pendenti.

  • Cassazione civile, ord. 13487/2019

    Sottolinea l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale: l'archiviazione penale non incide sui termini e sulla validità dell'accertamento tributario.

  • Cassazione civile 16728/2016

    Conferma l'applicabilità del raddoppio dei termini anche se la comunicazione della notizia di reato sia avvenuta oltre i termini ordinari di decadenza.

  • Cassazione civile, ord. 1133/2020

    Il contenuto motivazionale dell'atto impositivo deve indicare oggetto, contenuto e destinatari: l'assenza di allegati non determina invalidità se non è dimostrato l'alterarsi della motivazione.

Massime di principio

  • Il procedimento tributario è autonomo rispetto a quello penale: l'archiviazione penale non estingue né impedisce gli accertamenti tributari.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal d.l. 223/2006 si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari e può operare anche su periodi anteriori se i termini di accertamento erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
  • La contestazione della carenza di motivazione per mancata allegazione di documenti richiede la dimostrazione che l'omissione abbia effettivamente pregiudicato la comprensibilità e la validità dell'atto; l'assenza di allegati di per sé non è sufficiente.
  • Le doglianze generiche, prive di specifici e contestuali motivi di impugnazione, possono essere dichiarate inammissibili in sede di appello.
  • La querela di falso in sé non costituisce prova definitiva dei fatti allegati; è necessario produrre elementi probatori idonei.
  • Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese e delle somme liquidate dal giudice.

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