Sentenza del 24/03/2021 n. 403 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARI - produzione di rifiuti speciali - esenzione - onere della prova dei presupposti - spetta al contribuente. TARI - smaltimento autonomo - economia circolare - equiparazione - assenza di previsione normativa - non è possibile - debenza della tariffa - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l'esenzione dalla TARI sostenendo che parte dei rifiuti prodotti erano rifiuti speciali e/o venivano smaltiti autonomamente o reimpiegati nell'ambito di un'economia circolare, quindi non soggetti a tariffa.
La decisione
Il giudice ha respinto la domanda di esenzione. È stato affermato che l'onere della prova dei presupposti di fatto per ottenere l'esenzione spetta al contribuente. Inoltre non è possibile estendere per analogia all'ipotesi del reimpiego nell'economia circolare le previsioni che eventualmente disciplinano l'esenzione per lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali in assenza di una espressa previsione normativa; di conseguenza la tariffa è dovuta.
Norme richiamate
normativa sul tributo sui rifiuti (TARI) e regolamenti comunali collegati
La disciplina dell'esenzione deve risultare da una previsione normativa espressa; non è ammessa l'analogia estensiva verso fattispecie non previste (es. reimpiego in economia circolare). Inoltre, ai fini dell'esenzione, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione.
Massime di principio
- L'onere della prova circa il carattere di rifiuto speciale o dello smaltimento/riutilizzo autonomo spetta al contribuente che invoca l'esenzione TARI.
- Le esenzioni o deroghe alla disciplina generale della TARI richiedono una previsione normativa espressa; non è consentita l'estensione per analogia a fattispecie diverse (ad es. reimpiego nell'economia circolare) in assenza di norma.
- Il semplice riutilizzo o inserimento in circuiti di economia circolare non equivale automaticamente a smaltimento autonomo esente: serve una copertura normativa o prove chiare e documentate del regime tecnico-giuridico dei materiali.
- Per tentare di ottenere l'esenzione, il contribuente deve documentare in modo completo: tipologia dei rifiuti, modalità di gestione, autorizzazioni/registrazioni, prove di effettivo smaltimento autonomo o di non assoggettabilità alla tariffa.
- Gli enti locali possono applicare la tariffa salvo che non sussistano, provate dal contribuente, le condizioni espressamente previste dalla norma per l'esenzione.
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