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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 403 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

TARI - produzione di rifiuti speciali - esenzione - onere della prova dei presupposti - spetta al contribuente. TARI - smaltimento autonomo - economia circolare - equiparazione - assenza di previsione normativa - non è possibile - debenza della tariffa - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva l'esenzione dalla TARI sostenendo che parte dei rifiuti prodotti erano rifiuti speciali e/o venivano smaltiti autonomamente o reimpiegati nell'ambito di un'economia circolare, quindi non soggetti a tariffa.

La decisione

Il giudice ha respinto la domanda di esenzione. È stato affermato che l'onere della prova dei presupposti di fatto per ottenere l'esenzione spetta al contribuente. Inoltre non è possibile estendere per analogia all'ipotesi del reimpiego nell'economia circolare le previsioni che eventualmente disciplinano l'esenzione per lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali in assenza di una espressa previsione normativa; di conseguenza la tariffa è dovuta.

Norme richiamate

  • normativa sul tributo sui rifiuti (TARI) e regolamenti comunali collegati

    La disciplina dell'esenzione deve risultare da una previsione normativa espressa; non è ammessa l'analogia estensiva verso fattispecie non previste (es. reimpiego in economia circolare). Inoltre, ai fini dell'esenzione, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa il carattere di rifiuto speciale o dello smaltimento/riutilizzo autonomo spetta al contribuente che invoca l'esenzione TARI.
  • Le esenzioni o deroghe alla disciplina generale della TARI richiedono una previsione normativa espressa; non è consentita l'estensione per analogia a fattispecie diverse (ad es. reimpiego nell'economia circolare) in assenza di norma.
  • Il semplice riutilizzo o inserimento in circuiti di economia circolare non equivale automaticamente a smaltimento autonomo esente: serve una copertura normativa o prove chiare e documentate del regime tecnico-giuridico dei materiali.
  • Per tentare di ottenere l'esenzione, il contribuente deve documentare in modo completo: tipologia dei rifiuti, modalità di gestione, autorizzazioni/registrazioni, prove di effettivo smaltimento autonomo o di non assoggettabilità alla tariffa.
  • Gli enti locali possono applicare la tariffa salvo che non sussistano, provate dal contribuente, le condizioni espressamente previste dalla norma per l'esenzione.

Testo integrale

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