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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

I.R.P.E.F. - ristrutturazioni edilizie - detrazioni - immobile di proprietà dell'altro coniuge - non rileva - necessaria convivenza - rileva - avviso di lavoro successivo alla convivenza - rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione del diritto alla detrazione IRPEF per ristrutturazioni su immobile intestato al coniuge. Questioni controverse: se il rapporto di coniugio comporti automaticamente compossesso degli immobili; se rilevi il fatto che le spese siano state sostenute dall'altro coniuge; se la convivenza di fatto sia sufficiente e a quale data debba farsi riferimento per la verifica del possesso/detenzione.

La decisione

La sentenza ha affermato che il mero rapporto di coniugio non determina compossesso di tutti gli immobili di ciascun coniuge. Ai fini della detrazione, rilevano solo gli immobili concretamente utilizzati anche dal non proprietario alla data di inizio dei lavori. Non conta che le spese siano state sostenute dall'altro coniuge; in caso di convivenza di fatto il contribuente può essere considerato in possesso o detenzione dell'immobile solo se dimostra di abitarvi stabilmente con il proprietario prima dell'inizio dei lavori. Se tale possesso/detenzione anteriore all'inizio dei lavori non è provato, la detrazione non è riconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 16‑bis TUIR (detrazioni per ristrutturazioni edilizie)

    La norma sulle detrazioni è interpretata nel senso che il beneficio spetta al soggetto che possiede o detiene e utilizza l'immobile: il rapporto di coniugio non estende automaticamente tale diritto al coniuge non proprietario senza prova di effettivo uso/possessione alla data di inizio lavori.

Massime di principio

  • Il matrimonio non implica automaticamente compossesso: per la detrazione è essenziale che il non proprietario utilizzi concretamente l'immobile alla data di inizio dei lavori.
  • Il pagamento delle spese da parte del coniuge non proprietario non attribuisce di per sé il diritto alla detrazione.
  • In caso di convivenza di fatto l'onere probatorio è a carico del contribuente: bisogna dimostrare la stabile convivenza e il possesso/detenzione anteriori all'inizio dei lavori (es. residenza anagrafica, utenze, documenti che provino la stabile dimora).
  • La data di inizio dei lavori è determinante per valutare la situazione di fatto; va dimostrato che la situazione di convivenza/uso sussisteva già a quella data.
  • Se il contribuente non fornisce prova del possesso/detenzione anteriore ai lavori, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare la detrazione.

Testo integrale

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