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Ordinanza

Ordinanza n. 1974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la controversia né anticipare una decisione sulla fondatezza dell’appello. Ha fissato la pubblica udienza del 22 ottobre 2026 per la definizione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione Seconda, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina straniera ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dedotti nell’appello né individua l’atto amministrativo sostanziale originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appello ponesse questioni meritevoli di sollecito approfondimento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La misura cautelare è stata concessa ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, ritenuta la misura più idonea a tutelare le contrapposte esigenze in presenza di questioni meritevoli di approfondimento.

Massime di principio

  • Quando l’appello cautelare solleva questioni meritevoli di sollecito approfondimento, il Consiglio di Stato può adottare la misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando una ravvicinata udienza pubblica di merito senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza della controversia.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale a una decisione favorevole sul merito dell’appello, ma assicura una tutela interinale mediante la rapida definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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