Cassazione Penale, Ordinanza n. 06926/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il capo relativo alla formazione della patente di guida e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 497-bis c.p., relativo alla carta d'identità valida per l'espatrio. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, che assumeva già maturata prima della decisione di secondo grado; 2) vizio di motivazione per non avere escluso la contestata recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che, in base alla qualificazione del fatto e al regime sanzionatorio applicabile ratione temporis, il termine di prescrizione non era ancora decorso. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità, perché attinente a una valutazione di merito congruamente motivata sulla sussistenza della recidiva, giustificata dai numerosi precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il reato residuo fosse prescritto, rilevando che, per la fattispecie di cui all'art. 497-bis c.p. nella formulazione applicabile ai fatti, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della recidiva reiterata e infraquinquennale, non era ancora spirato. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla recidiva, sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il secondo comma integra un'ipotesi autonoma di reato rispetto al mero possesso del documento contraffatto previsto dal primo comma, poiché la previa contraffazione da parte del detentore costituisce elemento costitutivo della fattispecie e non mera circostanza.
Non si applica in mancanza di un concorso di circostanze aggravanti; nel calcolo del termine prescrizionale si è fatto riferimento al regime ordinario collegato alla recidiva contestata.
È richiamato come fattispecie base di detenzione/possesso del documento falso o contraffatto.
È richiamato come fattispecie autonoma riferita alla previa contraffazione del documento operata dallo stesso detentore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla prescrizione è infondata quando si fonda su una ricostruzione del regime normativo o dei dati processuali incompatibile con gli atti, dovendosi verificare il termine prescrizionale in base alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla disciplina applicabile ratione temporis.
- La previsione del secondo comma dell'art. 497-bis c.p. configura una fattispecie autonoma rispetto al mero possesso del documento falso o contraffatto, perché la modalità di previa contraffazione da parte del detentore è elemento costitutivo del reato.
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva, quando sorretta da motivazione congrua e fondata sui precedenti penali e sulla maggiore colpevolezza desunta dal fatto, appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
- La recidiva reiterata e infraquinquennale incide sul calcolo del termine massimo di prescrizione secondo il regime applicabile al caso concreto, con conseguente esclusione della prescrizione se il termine non risulta ancora decorso.
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