Cassazione Civile, Ordinanza n. 30136/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale proposta in un giudizio davanti al giudice di pace di Torino. In quel giudizio, la convenuta Kira Viaggi S.r.l. aveva chiamato in causa Easy Market S.p.A. formulando una domanda di garanzia e una domanda risarcitoria, con indicazione di un valore complessivo che il giudice di pace aveva ritenuto eccedere la propria competenza per valore. Il giudice di pace si era quindi dichiarato incompetente, indicando il Tribunale di Torino come giudice competente. Riassunta la causa davanti al Tribunale, quest'ultimo ha ritenuto che il valore delle domande fosse stato erroneamente valutato dal giudice di pace e che, in ogni caso, se la domanda riconvenzionale avesse superato la competenza per valore del giudice di pace, l'intera causa avrebbe dovuto essere rimessa al giudice superiore per effetto degli artt. 34 e 36 c.p.c. Ha quindi sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. chiedendo in via principale di dichiarare la competenza del giudice di pace e, in subordine, la competenza del Tribunale anche sulla causa pendente davanti al giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio e ha rimesso la causa al Tribunale di Torino per la prosecuzione. Ha ritenuto che il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. possa essere sollevato solo quando il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta contesti la competenza del primo giudice o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non per ragioni di valore. Poiché la declinatoria del giudice di pace aveva già radicato la questione di competenza per valore e la causa era stata riassunta davanti al Tribunale senza contestazioni su quel punto, il Tribunale non poteva rimettere in discussione il criterio di valore mediante conflitto d'ufficio. Non sono state regolate le spese, perché il regolamento era stato promosso d'ufficio e nessuna parte aveva svolto difese.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo per i criteri inderogabili di attribuzione della competenza, non per il valore.
È la norma processuale richiamata per la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio.
Regola la riassunzione della causa dopo la declinatoria di competenza.
Richiamato dal Tribunale come fondamento della rimessione dell'intera causa al giudice superiore in presenza di pregiudizialità.
Richiamato dal Tribunale in combinato disposto con l'art. 34 c.p.c. per sostenere la rimessione dell'intera causa al giudice superiore.
Evocato per delimitare i casi di territorio inderogabile, rilevanti ai fini dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio.
artt. 375, comma 2, n. 4, 377 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione camerale del ricorso per regolamento di competenza.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione la competenza per valore una volta che la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente dal primo giudice.
- Il potere del giudice ad quem di sollevare il conflitto d'ufficio è limitato ai soli criteri di competenza inderogabili, ossia materia e territorio inderogabile; resta esclusa la competenza per valore, che diviene stabile dopo la declinatoria non contestata.
- Se il giudice di primo grado declina la competenza per valore e la causa viene riassunta senza contestazione sul punto, la competenza per valore del giudice di riassunzione si radica e non è ulteriormente contestabile con regolamento d'ufficio.
- La presenza di una domanda riconvenzionale o di garanzia che sia pregiudiziale rispetto alla causa principale non consente, da sola, di aggirare i limiti oggettivi del regolamento di competenza d'ufficio, se la contestazione investe soltanto il valore.
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